STATUTO DEL CSB


Costituzione e scopi I Soci Gli organi del CSB Disposizioni generali

Titolo 1 : Costituzione e scopi

art. 1 E' costituita in Bologna una libera associazione ricreativa e culturale denominata "Circolo Scacchistico Bolognese (CSB)". Il CSB e' affiliato alla "Federazione Scacchistica Italiana (FSI)" della quale accetta le norme statutarie e tecniche e le deliberazioni. Nel rispetto di esse puo' anche sottoscrivere accordi con associazioni nazionali del tempo libero. art. 2 Il CSB ha per fine primario la pratica, lo studio e la diffusione del gioco degli scacchi, di cui si riconosce il carattere educativo, formativo e di promozione sociale. Il settore giovanile deve essere oggetto di particolare cura e l'attivita' che lo riguarda la piu' idonea ad una larga diffusione del gioco, anche in campo scolastico. Attivita' ricreative collaterali o secondarie possono trovare iniziativa nell'ambito del tempo libero dei soci. art. 3 Il CSB si pone come punto di riferimento dell'attivita' scacchistica locale e regionale ed e' aperto alla collaborazione con ogni altra associazione scacchistica o che comunque includa il gioco degli scacchi nell'organizzazione del tempo libero dei suoi iscritti. art. 4 Organo ufficiale del CSB e' la pubblicazione "Bologna Scacchi - Notiziario del CSB". Ne e' direttore il Presidente pro tempore del Circolo, direttore responsabile puo' essere un suo incaricato.

Titolo 2 : I Soci

art. 5 Sono soci ordinari del Circolo i cittadini italiani maggiorenni che, condividendone le finalita', facciano formale domanda di iscrizione, impegnandosi all'osservanza di tutte le norme del presente statuto e al pagamento delle quote sociali annuali. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accoglimento di ogni domanda. Sono soci sostenitori i soci ordinari che versino annualmente una quota d'iscrizione almeno doppia della quota in vigore. Sono soci vitalizi i soci ordinari che per cospicui versamenti o per anzianita' di iscrizione o per motivi particolari siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo (C.D.) art. 6 Sono soci juniores i giovani fino al compimento del 18mo anno. Sono tenuti al pagamento del 50% di ogni quota richiesta ai soci ordinari e godono di tutti i diritti dei soci ordinari, salvo il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo. Sono soci aggregati i tesserati della FSI o di associazioni straniere aderenti alla FIDE con residenza temporanea in Bologna. Le modalita' della loro aggregazione saranno stabilite caso per caso dal C.D. Sono soci onorari, su specifica e motivata delibera del C.D., scacchisti di chiara fama, italiani o stranieri, che abbiano legato il loro nome al Circolo o cittadini che si siano resi particolarmente benemeriti verso il Circolo. art. 7 Tutti i soci, nel rispetto dei regolamenti particolari, hanno il diritto di frequentare la sede sociale, di adoperarne le attrezzature, di partecipare alle manifestazioni che vi si svolgono, di accedere all'uso della biblioteca. I soci ordinari, beneficiari del patrimonio sociale, dopo almeno sei mesi dalla data di iscrizione godono dell'elettorato attivo e passivo. Il periodo e ridotto a un mese in caso di reiscrizione. art. 8 Il C.D., sentito ove necessario il parere del Collegio dei Probiviri, puo' decidere inappellabilmente la sospensione o la radiazione dei soci nei seguenti casi: 1) prolungata morosita' nel pagamento delle quote sociali; 2)grave violazione dello statuto o comportamento che offende l'onorabilita' del circolo o dei suoi dirigenti; 3)insorgenza di carichi pendenti penali; 4) condanne per reati comuni passate in giudicato. Nessun diritto puo' vantare sul patrimonio sociale o sulle quote comunque versate il socio che si dimetta, che venga sospeso o radiato. Nel periodo di sospensione il socio non gode del diritto di voto ne' dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO 3: Gli organi del CSB

art. 9 Sono organi del CSB: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Presidente, 3) il Consiglio Direttivo, 4) il collegio dei Sindaci, 5) il collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali, gratuite onorifiche e non cumulabili, hanno durata biennale. E' ammessa la rielezione. art. 10 L'assemblea dei soci e' convocata dal Presidente in via ordinaria nel primo quadrimestre di ogni anno. Puo' essere convocata in via straordinaria a richiesta della maggioranza dei componenti del C.D. o di 1/5 dei soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi. Vi partecipano quanti sono soci del Circolo a qualsiasi titolo, ma il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo spettano solo ai soci ordinari in regola con le quote sociali e ai soci vitalizi. art. 11 La convocazione avviene con almeno 10 giorni di preavviso scritto, che sara' anche affisso all'albo sociale e possibilmente pubblicizzato a mezzo stampa. Deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione e in preciso ordine del giorno. E' ammessa la presenza per delega, ma ogni socio non puo' rappresentare piu' di tre soci. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la meta' piu' uno dei soci ordinari; in seconda convocazione l'Assemblea e' valida quale che sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati. art. 12 L'Assemblea approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposto dal C.D. ed esprime pareri in ordine alle quote sociali e all'impiego di massima dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo del Circolo. L'Assemblea ascolta la relazione morale e quella sportiva e da' quindi indicazioni generali sui criteri per l'attivita' sportiva, il suo calendario, le attivita' collaterali, i rapporti con le altre associazioni scacchistiche o per il tempo libero. art. 13 L'Assemblea elegge nel suo seno a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo in ragione di 9 per i primi 100 soci, di 11 se i soci sono da 101 a 200, di 13 se sono piu' di 200. L'Assemblea elegge anche i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Sindaci e gli altrettanti membri del Collegio dei Probiviri. art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate qualora abbiano il consenso della maggioranza dei votanti. Non rientrano nel calcolo gli astenuti. Per la modifica delle norme statutarie e' necessaria la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari. Per lo scioglimento del Circolo e' necessaria la maggioranza dei 2/3 degli iscritti. Per le votazioni che riguardino persone e' richiesto lo scrutinio segreto. art. 15 L'Assemblea puo' esprimersi e deliberare su qualsiasi argomento, compresa la modifica delle norme statutarie, anche per referendum. In tal caso il Collegio dei Probiviri si costituisce in ufficio elettorale. art. 16 Il Presidente e' il legale rappresentante del Circolo. Egli convoca e presiede il C.D., convoca l'Assemblea dei Soci, firma gli atti ufficiali e la corrispondenza , assume la responsabilita' degli atti amministrativi, coordina le attivita' sociali, dirige l'organo del Circolo Nell'esercitare le sue funzioni puo' valersi della corresponsabilita' di singoli membri del Consiglio o, sentito il C.D., affidare incarichi anche a semplici soci. In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice Presidente. art. 17 Il presidente non puo' assumere incarichi che comportino la rappresentanza di associazioni similari. Puo' accettare incarichi federali ove non siano pregiudizievoli, a giudizio del C.D., della conduzione del Circolo. art. 18 Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalita' ricreative e culturali del Circolo e di dare l'indirizzo programmatico a tutta l'attivita' sociale. In particolare il C.D. esercita la gestione del Circolo e ne amministra il patrimonio; cura l'osservanza dello statuto ed esegue i deliberati dell'Assemblea di cui prepara i lavori; adotta regolamenti interni, amministrativi e tecnici; fissa il calendario delle attivita' sociali; ratifica eventuali decisioni urgenti del Presidente; predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le relazioni illustrative. art. 19 Eletto dall'Assemblea dei Soci, il C.D. nomina il Presidente, il vice Presidente (se due, uno con funzioni vicarie), il Segretario, il Tesoriere economo, il Direttore tecnico. Puo' distribuire al suo interno specifiche mansioni di lavoro o esprimere pareri anche a semplici soci. art. 20 In caso di dimissioni o di decadenza di un membro del C.D., il Presidente provvedera' a surrogarlo con i primi dei non eletti. Ove fosse necessario surrogare piu' di meta' dei consiglieri il Presidente convochera' immediatamente un'Assemblea straordinaria per il totale rinnovo del C.D. E' da considerare decaduto il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del C.D. art. 21 Su motivata proposta del Presidente il C.D., puo' cooptare fino a due consiglieri, anche se soci onorari. Le cooptazioni saranno sottoposte a ratifica dei soci nel corso della prima successiva Assemblea. art. 22 Il C.D. si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Puo' essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei consiglieri. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri, per la validita' delle delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Non sono consentite deleghe. Per le votazioni che riguardino persone e' richiesto lo scrutinio segreto. art. 23 Le delibere, gli ordini del giorno, i risultati elettorali sono atti pubblici e pertanto saranno affissi all'Albo sociale e, ove occorra, pubblicati sull'organo del Circolo. art. 24 Il Segretario cura la tenuta dell'archivio, dei libri dei soci, del registro dei verbali delle riunioni del C.D. e di quelle dell'Assemblea dei Soci. In stretta collaborazione col Presidente provvede al disbrigo della corrispondenza, mantiene i contati con i soci, con i circoli e i gruppi scacchistici italiani ed esteri, cura la diramazione dei bandi e dei concorsi. art. 25 Il Tesoriere economo provvede alla conservazione del patrimonio sociale e al suo aggiornamento inventariale su apposito registro; attende all'esercizio delle entrate e al pagamento delle spese, curandone l'annotazione sul libro giornale; conserva i documenti giustificativi delle varie voci. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stende la relazione illustrativa da sottoporre al C.D., al quale compete la facolta' di modificarla o di integrarla prima di presentarla per l'approvazione all'annuale Assemblea dei Soci. E' cointestatario col Presidente del c/c aperto presso un istituto di credito cittadino e del c.c.p. art. 26 IL DIRETTORE TECNICO sovrintende a tutte le manifestazioni sportive del Circolo, ne propone il calendario, ne cura la regolamentazione e l'organizzazione. Designa i direttori dei vari tornei sociali e gli arbitri delle gare ufficiali indette dal Circolo secondo la disciplina dei regolamenti tecnici federali. E' di sua competenza il giudizio in prima istanza su eventuali contestazioni o ricorsi dei partecipanti a gare sociali. Tale giudizio e' di competenza di un commissario tecnico designato dal C.D. nelle gare in cui il D.T. fosse impegnato in modo attivo. Il D.T. cura il livello tecnico dei giocatori e, avendo particolare riguardo per i piu' giovani, organizza corsi ed esercitazioni didattiche. Stimola la partecipazione alle gare nazionali ed e' il responsabile della formazione delle squadre rappresentative del Circolo. Sui soci da lui designati incombe l'impegno morale di una responsabile accettazione. Il collaborazione col Segretario il D.T. cura gli aggiornamenti tecnici del libro soci. art. 27 IL COLLEGIO DEI SINDACI ha il compito di controllare tutti gli atti amministrativi e la gestione finanziaria del Circolo e di riferire al C.D. a all'Assemblea dei soci. Presiede le sedute il Sindaco piu' anziano; in caso di dimissioni o di decadenza di un Sindaco il Presidente provvedera' a surrogarlo col primo Sindaco supplente. I Sindaci partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo in materia economica. art. 28 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI puo' essere investito del compito di dirimere le controversie insorte tra socio e socio o tra il circolo e il socio. Operera' in tal caso senza formalita' di procedura, de bono et aequo, come amichevole conciliatore. Il suo parere e' obbligatorio e non vincolante nei casi previsti dall'art.8. Il Collegio ha autonoma discrezionalita' nel vigilare sul comportamento dei soci e sul generale rispetto dello statuto e nel riferirne al C.D. e all'Assemblea dei soci. Presiede le sedute il Probiviro piu' anziano; in caso di dimissioni, di decadenza o di accidentale incompatibilita' di un probiviro, il Presidente provvedera' a surrogarlo o a sostituirlo temporaneamente col primo Probiviro supplente. I Probiviri partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo in materia disciplinare o di costume. art. 29 Il Consiglio Direttivo puo' istituire cariche o commissioni tecniche, di appello, arbitrali, elettorali e per tutte le questioni che richiedano una competenza specifica. Tali cariche o commissioni svolgeranno la propria attivita' a richiesta e sotto la responsabilita' del C.D. che ne fissera' anche i compiti e la durata. I soci non consiglieri, cui il Presidente affidera' eventuali incarichi, partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo quando si tratta della materia di competenza.

Titolo 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 30 Il Circolo, con decisione dell'Assemblea dei Soci, puo' costituire delle proprie sezioni staccate per una maggiore diffusione del gioco degli scacchi. Esse avranno una normativa particolare disposta caso per caso dal C.D., di cui fara' parte a pieno titolo il dirigente preposto. Il D.T. armonizzera' la loro attivita' sportiva con quella del Circolo. art. 31 In occasione del rinnovo biennale delle cariche il C.D. costituisce una commissione elettorale di tre membri alla quale i soci potranno far pervenire proposte sottoscritte di candidati per la formazione di una lista aperta. I soci ordinari votano esprimendo la propria preferenza per i due terzi degli eligendi art. 32 Il CSB non ha fini di lucro. Il patrimonio sociale ed il fondo comune, indivisibili, sono costituiti dai contributi sociali residuati attivi, dai beni mobili ed immobili, dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengano comunque in possesso del Circolo e delle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate. art. 33 L'esercizio finanziario decorre dal 1mo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La situazione patrimoniale sara' aggiornata a ogni fine esercizio e sara' allegata, congiuntamene alla situazione finanziaria, al conto consuntivo annuale. art. 34 Il CSB e' costituito per una durata illimitata. Tuttavia, in caso di scioglimento, il patrimonio sociale e il fondo comune, al netto delle passivita', saranno affidati al Presidente della FSI che potra' assegnarli esclusivamente alle associazioni cittadine che abbiano analoghe finalita' e che diano affidamento di proseguirle efficacemente. art. 35 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, se e nella misura in cui siano applicabili, alle norme dello statuto federale; in mancanza, alle norme del codice civile.

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