STATUTO DEL CSB
Costituzione e scopi
I Soci
Gli organi del CSB
Disposizioni generali
Titolo 1 : Costituzione e scopi
art. 1
E' costituita in Bologna una libera associazione ricreativa e
culturale denominata "Circolo Scacchistico Bolognese (CSB)".
Il CSB e' affiliato alla "Federazione Scacchistica Italiana
(FSI)" della quale accetta le norme statutarie e tecniche e le
deliberazioni.
Nel rispetto di esse puo' anche sottoscrivere accordi con
associazioni nazionali del tempo libero.
art. 2
Il CSB ha per fine primario la pratica, lo studio e la diffusione
del gioco degli scacchi, di cui si riconosce il carattere educativo,
formativo e di promozione sociale.
Il settore giovanile deve essere oggetto di particolare cura e
l'attivita' che lo riguarda la piu' idonea ad una larga diffusione del
gioco, anche in campo scolastico.
Attivita' ricreative collaterali o secondarie possono trovare
iniziativa nell'ambito del tempo libero dei soci.
art. 3
Il CSB si pone come punto di riferimento dell'attivita'
scacchistica locale e regionale ed e' aperto alla collaborazione con
ogni altra associazione scacchistica o che comunque includa il gioco
degli scacchi nell'organizzazione del tempo libero dei suoi iscritti.
art. 4
Organo ufficiale del CSB e' la pubblicazione "Bologna Scacchi -
Notiziario del CSB". Ne e' direttore il Presidente pro tempore del
Circolo, direttore responsabile puo' essere un suo incaricato.
Titolo 2 : I Soci
art. 5
Sono soci ordinari del Circolo i cittadini italiani maggiorenni
che, condividendone le finalita', facciano formale domanda di
iscrizione, impegnandosi all'osservanza di tutte le norme del presente
statuto e al pagamento delle quote sociali annuali.
Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accoglimento
di ogni domanda.
Sono soci sostenitori i soci ordinari che versino annualmente una
quota d'iscrizione almeno doppia della quota in vigore.
Sono soci vitalizi i soci ordinari che per cospicui versamenti o
per anzianita' di iscrizione o per motivi particolari siano dichiarati
tali dal Consiglio Direttivo (C.D.)
art. 6
Sono soci juniores i giovani fino al compimento del 18mo anno.
Sono tenuti al pagamento del 50% di ogni quota richiesta ai soci
ordinari e godono di tutti i diritti dei soci ordinari, salvo il
diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo.
Sono soci aggregati i tesserati della FSI o di associazioni
straniere aderenti alla FIDE con residenza temporanea in Bologna. Le
modalita' della loro aggregazione saranno stabilite caso per caso dal
C.D.
Sono soci onorari, su specifica e motivata delibera del C.D.,
scacchisti di chiara fama, italiani o stranieri, che abbiano legato il
loro nome al Circolo o cittadini che si siano resi particolarmente
benemeriti verso il Circolo.
art. 7
Tutti i soci, nel rispetto dei regolamenti particolari, hanno il
diritto di frequentare la sede sociale, di adoperarne le
attrezzature, di partecipare alle manifestazioni che vi si svolgono,
di accedere all'uso della biblioteca.
I soci ordinari, beneficiari del patrimonio sociale, dopo almeno
sei mesi dalla data di iscrizione godono dell'elettorato attivo e
passivo. Il periodo e ridotto a un mese in caso di reiscrizione.
art. 8
Il C.D., sentito ove necessario il parere del Collegio dei
Probiviri, puo' decidere inappellabilmente la sospensione o la
radiazione dei soci nei seguenti casi:
1) prolungata morosita' nel pagamento delle quote sociali;
2)grave violazione dello statuto o comportamento che offende
l'onorabilita' del circolo o dei suoi dirigenti;
3)insorgenza di carichi pendenti penali;
4) condanne per reati comuni passate in giudicato.
Nessun diritto puo' vantare sul patrimonio sociale o sulle quote
comunque versate il socio che si dimetta, che venga sospeso o radiato.
Nel periodo di sospensione il socio non gode del diritto di voto
ne' dell'elettorato attivo e passivo.
TITOLO 3: Gli organi del CSB
art. 9
Sono organi del CSB:
1) l'assemblea dei soci,
2) il Presidente,
3) il Consiglio Direttivo,
4) il collegio dei Sindaci,
5) il collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali, gratuite onorifiche e non cumulabili,
hanno durata biennale. E' ammessa la rielezione.
art. 10
L'assemblea dei soci e' convocata dal Presidente in via ordinaria
nel primo quadrimestre di ogni anno. Puo' essere convocata in via
straordinaria a richiesta della maggioranza dei componenti del C.D. o
di 1/5 dei soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi.
Vi partecipano quanti sono soci del Circolo a qualsiasi titolo,
ma il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo spettano solo ai
soci ordinari in regola con le quote sociali e ai soci vitalizi.
art. 11
La convocazione avviene con almeno 10 giorni di preavviso
scritto, che sara' anche affisso all'albo sociale e possibilmente
pubblicizzato a mezzo stampa. Deve contenere l'indicazione del giorno
e dell'ora della convocazione e in preciso ordine del giorno.
E' ammessa la presenza per delega, ma ogni socio non puo'
rappresentare piu' di tre soci.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando siano presenti
o rappresentati almeno la meta' piu' uno dei soci ordinari; in seconda
convocazione l'Assemblea e' valida quale che sia il numero dei soci
ordinari presenti o rappresentati.
art. 12
L'Assemblea approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo
predisposto dal C.D. ed esprime pareri in ordine alle quote sociali e
all'impiego di massima dei mezzi finanziari per quanto concerne il
funzionamento amministrativo del Circolo.
L'Assemblea ascolta la relazione morale e quella sportiva e da'
quindi indicazioni generali sui criteri per l'attivita' sportiva, il
suo calendario, le attivita' collaterali, i rapporti con le altre
associazioni scacchistiche o per il tempo libero.
art. 13
L'Assemblea elegge nel suo seno a scrutinio segreto i membri del
Consiglio Direttivo in ragione di 9 per i primi 100 soci, di 11 se i
soci sono da 101 a 200, di 13 se sono piu' di 200.
L'Assemblea elegge anche i tre membri effettivi e i due supplenti
del Collegio dei Sindaci e gli altrettanti membri del Collegio dei
Probiviri.
art. 14
Le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate qualora
abbiano il consenso della maggioranza dei votanti. Non rientrano nel
calcolo gli astenuti.
Per la modifica delle norme statutarie e' necessaria la
partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei soci
ordinari.
Per lo scioglimento del Circolo e' necessaria la maggioranza dei
2/3 degli iscritti.
Per le votazioni che riguardino persone e' richiesto lo scrutinio
segreto.
art. 15
L'Assemblea puo' esprimersi e deliberare su qualsiasi argomento,
compresa la modifica delle norme statutarie, anche per referendum. In
tal caso il Collegio dei Probiviri si costituisce in ufficio
elettorale.
art. 16
Il Presidente e' il legale rappresentante del Circolo.
Egli convoca e presiede il C.D., convoca l'Assemblea dei Soci,
firma gli atti ufficiali e la corrispondenza , assume la
responsabilita' degli atti amministrativi, coordina le attivita'
sociali, dirige l'organo del Circolo
Nell'esercitare le sue funzioni puo' valersi della
corresponsabilita' di singoli membri del Consiglio o, sentito il C.D.,
affidare incarichi anche a semplici soci.
In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice
Presidente.
art. 17
Il presidente non puo' assumere incarichi che comportino la
rappresentanza di associazioni similari. Puo' accettare incarichi
federali ove non siano pregiudizievoli, a giudizio del C.D., della
conduzione del Circolo.
art. 18
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalita'
ricreative e culturali del Circolo e di dare l'indirizzo programmatico
a tutta l'attivita' sociale.
In particolare il C.D. esercita la gestione del Circolo e ne
amministra il patrimonio; cura l'osservanza dello statuto ed esegue i
deliberati dell'Assemblea di cui prepara i lavori; adotta regolamenti
interni, amministrativi e tecnici; fissa il calendario delle attivita'
sociali; ratifica eventuali decisioni urgenti del Presidente;
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le relazioni
illustrative.
art. 19
Eletto dall'Assemblea dei Soci, il C.D. nomina il Presidente, il
vice Presidente (se due, uno con funzioni vicarie), il Segretario, il
Tesoriere economo, il Direttore tecnico.
Puo' distribuire al suo interno specifiche mansioni di lavoro o
esprimere pareri anche a semplici soci.
art. 20
In caso di dimissioni o di decadenza di un membro del C.D., il
Presidente provvedera' a surrogarlo con i primi dei non eletti. Ove
fosse necessario surrogare piu' di meta' dei consiglieri il Presidente
convochera' immediatamente un'Assemblea straordinaria per il totale
rinnovo del C.D.
E' da considerare decaduto il consigliere che non partecipi,
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del C.D.
art. 21
Su motivata proposta del Presidente il C.D., puo' cooptare fino a
due consiglieri, anche se soci onorari. Le cooptazioni saranno
sottoposte a ratifica dei soci nel corso della prima successiva
Assemblea.
art. 22
Il C.D. si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi su
convocazione del Presidente. Puo' essere convocato in seduta
straordinaria su richiesta di 1/3 dei consiglieri.
Per la validita' delle sedute occorre la presenza della
maggioranza dei consiglieri, per la validita' delle delibere il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale
il voto del Presidente.
Non sono consentite deleghe.
Per le votazioni che riguardino persone e' richiesto lo scrutinio
segreto.
art. 23
Le delibere, gli ordini del giorno, i risultati elettorali sono
atti pubblici e pertanto saranno affissi all'Albo sociale e, ove
occorra, pubblicati sull'organo del Circolo.
art. 24
Il Segretario cura la tenuta dell'archivio, dei libri dei soci,
del registro dei verbali delle riunioni del C.D. e di quelle
dell'Assemblea dei Soci. In stretta collaborazione col Presidente
provvede al disbrigo della corrispondenza, mantiene i contati con i
soci, con i circoli e i gruppi scacchistici italiani ed esteri, cura
la diramazione dei bandi e dei concorsi.
art. 25
Il Tesoriere economo provvede alla conservazione del patrimonio
sociale e al suo aggiornamento inventariale su apposito registro;
attende all'esercizio delle entrate e al pagamento delle spese,
curandone l'annotazione sul libro giornale; conserva i documenti
giustificativi delle varie voci.
Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo
e stende la relazione illustrativa da sottoporre al C.D., al quale
compete la facolta' di modificarla o di integrarla prima di
presentarla per l'approvazione all'annuale Assemblea dei Soci.
E' cointestatario col Presidente del c/c aperto presso un
istituto di credito cittadino e del c.c.p.
art. 26
IL DIRETTORE TECNICO sovrintende a tutte le manifestazioni
sportive del Circolo, ne propone il calendario, ne cura la
regolamentazione e l'organizzazione.
Designa i direttori dei vari tornei sociali e gli arbitri delle
gare ufficiali indette dal Circolo secondo la disciplina dei
regolamenti tecnici federali.
E' di sua competenza il giudizio in prima istanza su eventuali
contestazioni o ricorsi dei partecipanti a gare sociali.
Tale giudizio e' di competenza di un commissario tecnico
designato dal C.D. nelle gare in cui il D.T. fosse impegnato in modo
attivo.
Il D.T. cura il livello tecnico dei giocatori e, avendo
particolare riguardo per i piu' giovani, organizza corsi ed
esercitazioni didattiche.
Stimola la partecipazione alle gare nazionali ed e' il
responsabile della formazione delle squadre rappresentative del
Circolo. Sui soci da lui designati incombe l'impegno morale di una
responsabile accettazione.
Il collaborazione col Segretario il D.T. cura gli aggiornamenti
tecnici del libro soci.
art. 27
IL COLLEGIO DEI SINDACI ha il compito di controllare tutti gli
atti amministrativi e la gestione finanziaria del Circolo e di
riferire al C.D. a all'Assemblea dei soci.
Presiede le sedute il Sindaco piu' anziano; in caso di dimissioni
o di decadenza di un Sindaco il Presidente provvedera' a surrogarlo
col primo Sindaco supplente.
I Sindaci partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo
in materia economica.
art. 28
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI puo' essere investito del compito di
dirimere le controversie insorte tra socio e socio o tra il circolo e
il socio.
Operera' in tal caso senza formalita' di procedura, de bono et
aequo, come amichevole conciliatore.
Il suo parere e' obbligatorio e non vincolante nei casi previsti
dall'art.8.
Il Collegio ha autonoma discrezionalita' nel vigilare sul
comportamento dei soci e sul generale rispetto dello statuto e nel
riferirne al C.D. e all'Assemblea dei soci.
Presiede le sedute il Probiviro piu' anziano; in caso di
dimissioni, di decadenza o di accidentale incompatibilita' di un
probiviro, il Presidente provvedera' a surrogarlo o a sostituirlo
temporaneamente col primo Probiviro supplente.
I Probiviri partecipano alle riunioni del C.D. con voto
consultivo in materia disciplinare o di costume.
art. 29
Il Consiglio Direttivo puo' istituire cariche o commissioni
tecniche, di appello, arbitrali, elettorali e per tutte le questioni
che richiedano una competenza specifica. Tali cariche o commissioni
svolgeranno la propria attivita' a richiesta e sotto la
responsabilita' del C.D. che ne fissera' anche i compiti e la durata.
I soci non consiglieri, cui il Presidente affidera' eventuali
incarichi, partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo
quando si tratta della materia di competenza.
Titolo 4 - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 30
Il Circolo, con decisione dell'Assemblea dei Soci, puo'
costituire delle proprie sezioni staccate per una maggiore diffusione
del gioco degli scacchi.
Esse avranno una normativa particolare disposta caso per caso dal
C.D., di cui fara' parte a pieno titolo il dirigente preposto. Il D.T.
armonizzera' la loro attivita' sportiva con quella del Circolo.
art. 31
In occasione del rinnovo biennale delle cariche il C.D.
costituisce una commissione elettorale di tre membri alla quale i soci
potranno far pervenire proposte sottoscritte di candidati per la
formazione di una lista aperta.
I soci ordinari votano esprimendo la propria preferenza per i due
terzi degli eligendi
art. 32
Il CSB non ha fini di lucro. Il patrimonio sociale ed il fondo
comune, indivisibili, sono costituiti dai contributi sociali residuati
attivi, dai beni mobili ed immobili, dai valori che per acquisti,
lasciti o donazioni vengano comunque in possesso del Circolo e delle
somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
art. 33
L'esercizio finanziario decorre dal 1mo gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
La situazione patrimoniale sara' aggiornata a ogni fine esercizio
e sara' allegata, congiuntamene alla situazione finanziaria, al conto
consuntivo annuale.
art. 34
Il CSB e' costituito per una durata illimitata. Tuttavia, in caso
di scioglimento, il patrimonio sociale e il fondo comune, al netto
delle passivita', saranno affidati al Presidente della FSI che potra'
assegnarli esclusivamente alle associazioni cittadine che abbiano
analoghe finalita' e che diano affidamento di proseguirle
efficacemente.
art. 35
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento,
se e nella misura in cui siano applicabili, alle norme dello statuto
federale; in mancanza, alle norme del codice civile.
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