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MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Div. Pers. Il Sez. V^
Prot.n. 051844/BIS
Roma, 23 MAGGIO 2001
Ai Sigg. Comandanti Provinciali
dei Vigili del fuoco
LORO SEDI
e, p.c. Al Sig. Ispettore Generale Capo
SEDE
A1 Sig. Dirigente del Servizio
Tecnico Centrale
SEDE
Al Sig. Comandante delle
Scuole Centrali Antincendi
00178 ROMA-CAPANNELLE
Al Sig. Direttore del Centro
Studi
00178 ROMA-CAPANNELLE
Al Sig, Dirigente
del Servizio Sanitario V.F.
SEDE
Ai Sigg. Ispettori Regionali ed
Interregionali VV.F.
LORO SEDI
Ai Sigg. Ispettori Aeroportuali
e
Portuali dei V V.F.
LORO SEDI
All'Ufficio Coordinamento Affari
Generali SEDE
OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000
n.362. Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
II regolamento di cui all'oggetto, entrato in vigore il 22 dicembre
2000, disciplina tra l'altro il reclutamento del personale volontario,
prevedendo i requisiti che devono possedere gli aspiranti funzionari
tecnici antincendi volontari e gli aspiranti vigili volontari. rispettivamente.
all'art. 5 e all'art.6.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL.. come già precisato con
circolare ministeriale n. 50579/bis del 6 febbraio 2001, sulla necessità
che, ai sensi dell'art.6. comma 3, del regolamento in parola, gli aspiranti
vigili volontari a domanda indichino, nell'istanza di iscrizione. se
intendano essere iscritti nell'elenco A. per prestare la propria attività
per le esigenze operative del Comando Provinciale ovvero nell'elenco
B per prestare la propria attività di norma presso i distaccamenti
volontari o posti di vigilanza ovvero, previa disposizione del Comando
Provinciale. anche fuori della circoscrizione territoriale di competenza.
come si desume dal comma 2 dell'art. 17 del regolamento.
In proposito, si evidenzia che nell'elenco A sono iscritti d'ufficio
coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di vigili
volontari ausiliari di leva e vi possono essere iscritti i cittadini
che. avendo i requisiti. presentano domanda per tale iscrizione.
Nell'elenco B possono essere iscritti solo coloro che ne facciano espressa
richiesta.
Va chiarito. d'altro canto. che anche coloro che hanno prestato servizio
di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono presentare
domanda di iscrizione nell'elenco B, ma in tal caso devono essere cancellati
dall'elenco A. Infatti. Part. 6. comma 4. prevede espressamente che
"i vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio
nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione
nell'elenco B".
Si precisa che i vigili volontari ex ausiliari di leva rimangono iscritti
in tale qualità sia nell'elenco A, sia nell'elenco B fino al
compimento dei 45 anni e che da tale data devono essere cancellati d'ufficio.
ai sensi dell'art. 12. primo comma, della legge 996,'70.
Peraltro. gli stessi hanno la possibilità di presentare la domanda
di iscrizione, quali vigili volontari. nell'elenco A o nell'elenco B.
entro 6 mesi dalla avvenuta suindicata cancellazione, conservando l'anzianità
conseguita.
Alle qualifiche di capo squadra volontario e capo reparto volontario
si accede solo dalla qualifica di vigile volontario. esclusivamente
per gli iscritti nell'elenco B.
Si soggiunge che i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere
iscritti solo nell'elenco B, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
a).
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
In relazione ai requisiti che devono essere posseduti
dagli aspiranti vigili volontari, si evidenzia che le specializzazioni
di mestiere ritenute attinenti al servizio d'istituto - di cui af'ar16,
comma I, lettera c), del D.P.R. in parola sono da individuare in quelle
indicate nell'allegata tabella A.
II possesso delle specializzazioni professionali può essere comprovato
mediante la produzione di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di laurea in ingegneria, architettura. fisica, chimica, geologia; diplomi
di perito tecnico o geometra. diploma di qualifica professionale; attestato
di idoneità conseguita al termine di un corso di qualificazione
professionale e rilasciato da pubbliche amministrazioni: dichiarazioni
rilasciate da datori di lavoro presso i quali si opera o si è
operato.
Per quanto concerne l'iscrizione con la qualifica di autista, poiché
il possesso della patente di primo grado costituisce un requisito di
base ai sensi dell'ar16, comma I, lettera d). è necessario che
venga comprovato il possesso della patente di secondo grado o superiori
(patente civile C, GE, C-K, D, D-E o corrispondenti patenti militari
o ministeriali). Sono ritenute valide le abilitazioni alla manovra di
macchine impiegate per sollevamento e,'o trasporto interno di manufatti
e/o materiali, nonché gli attestati rilasciati dai datori di
lavoro presso i quali l'aspirante opera o ha operato quale autista.
IDONEI TA' PSICO-FISICA E ATTITUDINALE
Per quanto concerne il possesso del requisito dell'idoneità
psicofisica ed attitudinale, di cui all'art.5, comma I, lettera d).
ed all'art. 6. comma I. lettera e), da accertarsi secondo i criteri
stabiliti dalla tabella I , allegata al regolamento in argomento. si
precisa che, a seguito
dell'emanazione da parte del Servizio Sanitario V. F. della lettera
circolare n. 2744/5635 del 3 luglio 2000. recante disposizioni in materia
di sicurezza del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. l'accertamento
preventivo e periodico di tale requisito deve essere effettuato esclusivamente
attraverso visite mediche alle quali deve essere sottoposto l'aspirante
interessato, secondo le modalità di cui al protocollo sanitario
richiamato nella lettera circolare del predetto Servizio Sanitario V.F.
n. 4237'5635 del 13 dicembre 1999.
AI termine dei predetti accertamenti sanitari. il medico del Comando
dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione che attesti il possesso
della prescritta idoneità psicofisica ed attitudinale.
INCOMPATIBILITÀ
A seguito dell'entrata in vigore del DY.R. 28.12.2000,
nA45, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa. si ritiene necessario procedere
alle opportune integrazioni alle disposizioni impartite con precedente
lettera circolare n. 54176 del 22.04.1998 concernente il procedimento
di iscrizione a domanda.
Gli aspiranti interessati potranno pertanto dichiarare, contestualmente
all'istanza di iscrizione. il possesso dei prescritti requisiti mediante
apposita dichiarazione sostitutiva
Si richiama in particolar modo l'attenzione delle SSFL.
sulla dichiarazione da rendere, da parte dell'aspirante interessato,
ai sensi dell'art.8 , comma 1, lettere a), b) c) del D.P.R. 362/2000,
circa la non appartenenza né al personale permanente in servizio
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né al personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche
preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.
A tal proposito. si precisa che non possono essere iscritti negli elenchi
del personale volontario coloro che svolgono servizio nella polizia
municipale, in quanto essi esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza. ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.65 "legge
quadro sull'ordinamento della polizia municipale".
Si evidenzia altresì l'assoluto divieto di iscrizione negli elenchi
del personale volontario da parte di coloro che prestino servizio, a
qualsiasi titolo, presso società, imprese o studi professionali
che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendio
che, in generale, svolgano una attività lavorativa, anche autonoma,
che possa consentire ad essi di trarre vantaggio dall'appartenenza al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
AI riguardo, si precisa che d personale volontario già iscritto
negli elenchi dovrà rappresentare al competente Comando l'eventuale
sopravvenuta incompatibilità di cui al citato art.8, ai fini
della
provvedimenti di cancellazione dagli elenchi ai sensi delf:nt.19, comma
1, lettera h) del regolamento.
I Comandanti provinciali potranno comunque, ove necessario, esperire
accertamenti intesi a verificare la sussistenza di detta incompatibilità,
sia per il personale già iscritto negli elenchi che per coloro
che presentino domanda d'iscrizione.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda, deve essere presentata al Comando Provinciale di residenza
secondo gli allegati modelli 1 e 2 rispettivamente per l'iscrizione
del funzionario tecnico antincendi volontario e del vigile volontario.
Detti modelli recano la dichiarazione sostitutiva. sottoscritta dall'interessato,
in sostituzione dei rispettivi certificati. per comprovare il possesso
dei requisiti richiesti.
Tale domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto
a riceverla, oppure firmata, unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.
L'interessato contestualmente alla domanda d'iscrizione dovrà
altresì sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n.
675.
ADEMPIMENTI DEL COMANDO
a) Il Comando, ricevuta la domanda, come già
detto, dovrà invitare l'interessato a sottoscriverla (se non
presentata già sottoscritta unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità).
b) Analogamente al punto a) il Comando dovrà invitare gli interessati
a sottoscrivere, in calce alla domanda di iscrizione, l'informativa
relativa al trattamento dei dati personali, ex art. 10 della legge 31.12.1996.
n.675.
La predetta domanda dovrà essere corredata:
1. della dichiarazione della prescritta idoneità psico-fisica
ed attitudinale. redatta, come già
detto, dal medico del Comando sulla base degli accertamenti cui l'interessato
è stato
sottoposto da parte degli organi sanitari competenti.
2. dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti
relativi agli aspiranti
medesimi. che dovranno essere acquisiti d'ufficio a cura del Comando
Provinciale in conformità alle direttive già impartite
a questa Direzione, a ultimo. con a lettera circolare n.54176 del 22.04.1998.
La domanda dovrà infine essere trasmessa, unitamente
a tutti gli allegati. per gli adempimenti di competenza, a questa Direzione
Generale Servizio del Personale- Divisione Personale II Sezione V.
ORGANICO DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO
Per l'iscrizione nell'elenco A non esiste un limite
numerico, mentre per l'elenco B Part. 4 del regolamento fissa un contingente
minimo di personale volontario per ogni distaccamento.
Al riguardo, va precisato che il distaccamento volontario può
funzionare anche in assenza di una o più delle unità di
personale volontario qualificato, ad esclusione del numero minimo dei
vigili volontari.
In tal caso il vigile volontario con maggiore anzianità di servizio,
che in pratica ha svolto il maggior numero di interventi di soccorso,
assume il compito di capo partenza.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di vigili volontari
il distaccamento diviene un posto di vigilanza.
CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
VOLONTARIO
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma I.
del regolamento, va precisato che il corso di formazione, che deve avere
inizio entro il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione, ha la
durata di 120 ore non necessariamente in un'unica soluzione - e può
svolgersi anche a livello regionale. in una sede o contemporaneamente
in più sedi.
Per il personale volontario iscritto nell'elenco A i periodi di cinque
ore mensili relativi al corso di addestramento di cui all'art. 10. comma
I, possono essere cumulati e svolti in periodi diversi durante l'anno
solare. Detti periodi non sono considerati richiami in servizio ai fini
del computo dei 160 giorni, di richiamo, né ai fini retributivi,
e possono essere svolti in occasione del richiamo in servizio.
1 periodi di addestramento del personale volontario iscritto nell'elenco
B si svolgono sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento
in relazione alla organizzazione e alla puntuale osservanza di quanto
stabilito dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento.
A tal fine il capo distaccamento. sulla base delle direttive impartite
dal Comandante provinciale, predispone la programmazione concernente
i periodi di addestramento e la partecipazione del personale interessato,
appresta le risorse tecniche necessarie e riferisce puntualmente al
Comandante sullo svolgimento dell'addestramento e sulle difficoltà
incontrate.
In ogni caso il Comandante Provinciale. unico responsabile dell'organizzazione
del Comando, è tenuto direttamente, o attraverso personale delegato,
ad intervenire sullo svolgimento dell'addestramento, al fine di assicurarne
la regolarità, nonché di fornire la più ampia collaborazione
tecnica in materia di formazione.
MODALITÀ' DI IMPIEGO DEL PERSONALE VOLONTARIO
I criteri di richiamo del personale volontario iscritto
nell'elenco A, stabiliti dal comma l dell'art, 17 del regolamento, possono
essere integrati in relazione alle esigenze locali di ciascun Comando
Provinciale. di concerto con le Organizzazioni Sindacali, dandone comunicazione
a questo Ministero.
In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 del regolamento
si precisa quanto segue,
l personale del distaccamento volontario interviene nella circoscrizione
territoriale di competenza prevista dal decreto istitutivo del distaccamento
o determinata dal Comando di pertinenza ovvero tramite accordo tra i
Comandi in caso di localizzazione interprovinciale.
Va poi chiarito che - poiché la responsabilità dei servizi
di soccorso nell'ambito della provincia spetta al Comandante provinciale,
come già evidenziato con la Circolare n° 53978/bis del 23
novembre 2000 di questa Direzione Generale - l'autonomia prevista dalla
lettera a) del comma 2 dell'art. 17 del regolamento si intende riferita
esclusivamente alla capacità operativa della squadra di intervento.
Quest'ultima infatti, costituita da solo personale volontario. può
svolgere in autosufficienza operativa, se la gravità dell'intervento
lo consente, le relative operazioni di soccorso, informandone tempestivamente
e costantemente la sala operativa del Comando, allo scopo di consentire
che possa essere disposto, qualora necessario. l'eventuale concorso
di altro personale.
Il personale volontario dell'elenco A può essere impiegato solo
se inserito in squadre costituite e dirette da personale permanente
e può essere richiamato in servizio nei casi previsti dall'art.
70 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni.
Il personale volontario dell'elenco B - come già detto presta
di norma la propria attività presso il distaccamento volontario
e. su disposizione del Comandante Provinciale. anche al di fuori della
circoscrizione territoriale di competenza ove necessario in relazione
alle esigenze di servizio connesse al soccorso tecnico urgente.
L'attivazione della squadra del distaccamento volontario deve avvenire
esclusivamente su impulso della Sala Operativa del Comando. unica struttura
provinciale deputata dal Comandante alla direzione. coordinamento e
controllo del dispositivo di intervento in occasione di qualsiasi occorrenza.
anche nel caso che la richiesta di soccorso pervenga direttamente al
distaccamento volontario il cui responsabile deve avvisare la sala operativa
del Comando per le conseguenti istruzioni sul procedere e per richiedere
il numero progressivo della scheda di intervento.
Ciò in ossequio all'istituzione del 115, unico numero telefonico
di emergenza su tutto il territorio nazionale. Ve consegue, quindi.
che anche nei casi in cui le richieste pervengano direttamente al distaccamento
volontario, rimane sempre l'obbligo per l'operatore di turno di avvertire
la Centrale Operativa del Comando Provinciale, prima di dar luogo all'intervento.
A tal proposito i Sigg. Comandanti sono pregati di svolgere ampia campagna
di informazione diretta ad evitare disorientamento nell'opinione pubblica,
eliminando qualsiasi forma di pubblicità, che non sia quella
indirizzata a convogliare tutte le richieste di soccorso sul numero
115.
In relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 17 del regolamento
il funzionario tecnico volontario ha competenza solo per la componente
volontaria. Egli è autorizzato dalla Sala Operativa a recarsi
in autonomia e cioè direttamente sul luogo di intervento, qualora
il responsabile della squadra dei volontari ne abbia fatto richiesta.
per assumere la direzione tecnica della squadra volontaria, informando
tempestivamente e costantemente la Sala Operativa del Comando, sempre
che non sia presente un funzionario permanente al quale spetta la responsabilità
complessiva dell'intervento.
Qualora dovesse verificarsi il caso di interventi congiunti da parte
di personale permanente e Volontario e fuor di dubbio che la direzione
delle operazioni di soccorso faranno capo alla componente permanente.
I Sigg. Comandanti Provinciali, tenendo conto la componente volontaria
è ormai da considerarsi parte integrante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dovranno adoperarsi affinché i rapporti
tra personale permanente e volontario siano sempre improntati alla massima
collaborazione nell'ottica del raggiungimento dei migliori risultati,
ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione. A tal fine
particolare attenzione deve essere data alle attività di aggiornamento
professionale che il Comando deve assicurare nei confronti della componente
volontaria.
I Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali, nell'ambito
dei propri compiti, avranno cura di verificare e di vigilare che il
contenuto della presente circolare venga illustrato fedelmente, con
l'unico scopo di rafforzare i vincoli di una collaborazione di cui oggi
si sente sempre più l'esigenza.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione
per ricevuta ed adempimento anche a mezzo telefax (0646529119-0646529377).
IL DIRETTORE GENERALE
(Berardino)
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI
AL SERVIZIO D'ISTITUTO*
Autista
Idraulico
Elettricista
Meccanico
Muratore
Carrozziere
Carpentiere
Motorista Navale
Elettrauto
Specialista di elicotteri
Padroni di barca
Pilota di elicottero
Operatore subacqueo
Radioriparatore
* L'elencazione delle predette specializzazioni professionali non è
tassativa nel senso che, costituiscono validi requisiti di accesso anche
quelle specializzazioni comunque riconducibili al servizio d'istituto
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