ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
(Ente Morale D.P.R. 18 -12 - 1972 n° 1160)
STATUTO
Modifiche approvate con D.P.R. del 7/8/90
La pubblicazione e la diffusione del presente
Statuto avviene in concomitanza con l'approvazione delle modifiche volute
dall'Assemblea dei Delegati in occasione del XV Congresso Nazionale e che
hanno permesso l'stituzione di nuovi Organi Sociali con funzioni particolari
per le accresciute esigenze associative. Peraltro un lento ma costante
sviluppo dei compiti rappresentativi ha prodotto un sempre maggiore impegno
dei componenti denotando un tangibile riconoscimento al ruolo che l’Associazione
riveste nel campo del volontariato nazionale. A questi l’augurio di una
definitiva affermazione nella realtà sociale con appropriati strumenti
legislativi atti a rappresentarlo istituzionalmente, all'Associazione Nazionale
la soddisfazione di consolidare la posizione di prestigio nel panorama
del volontariato d'emergenza e di protezione civile.
Torino 1Dicembre 1990 II Presidente Nazionale
Cav. Uff. Gronchi Gino
Il
Presidente della Repubblica
VISTA la domanda in data 15
giugno 1970 con cui il Geom. Paolo De Paoli, nella sua qualità di
Presidente dell'«Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
Discontinui», costituita con atto pubblico in data 10 gennaio 1970,
Rep. n. 12611, a rogito del Dott. Giovanni Caire, notaio in Casal Monferrato
(Alessandria), ed avente sede in Casal Monferrato, chiede che la stessa
sia eretta in ente morale;
VISTO lo statuto dell'Associazione,
composto di 23 articoli, quale risulta dall'allegato A al suscitato atto
costitutivo, nonché dagli atti pubblici 30 aprile 1971, Rep.n. 18981,
14 aprile 1972, Rep. n. 22412 e 30 settembre 1972, Rep. n. 24109, a rogito
del predetto notaio Dott. Giovanni Caire;
VISTI gli atti tutti esibiti
a corredo della domanda;
UDITO il parere del Consiglio
di Stato;
VISTO l’art. 12 del Codice Civile;
SULLA proposta del Ministro,
Segretario di Stato per gli Affari dell'lnterno;
Art. 1—L'«Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui », con sede a Casal
Monferrato (Alessandria), è eretta in ente morale.
DECRETA
Art. 2—E' approvato lo statuto
dell'Associazione suddetta, quale risulta dagli atti pubblici sopra menzionati
in data 10 gennaio 1970, 30 aprile 1971, 14 aprile 1972 e 30 settembre
1972, rispettivamente ai numeri di Rep. 12611,18981, 22412 e 24109, che,
annessi al presente decreto, saranno vistati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle
Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18
dicembre 1972.
Registrato alla Corte dei Conti,
il 17 Maggio 1973 Atti di Governo, Reg. 258 foglio 46
f.to G. LEONE f.to M. RUMOR
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1972, n.1160. Elezione
in ente morale della « Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari
Discontinui", con sede in Casale Monferrato. N.1160. Decreto del Presidente
della Repubblica 18 Dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro
per l’Interno, l’”Associazione nazionale vigili del fuoco volontari discontinui”,
con sede in Casal Monferrato (Alessandria) viene eretta in ente morale
e ne viene approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: GONELLA. Registrato
alla Corte dei Conti, addì 17 maggio 1973 Atti di Governo, registro
n.258. foglio n.46. - VALENTINI.
Il Presidente della Repubblica
VISTA l'istanza in data 7 luglio
1989 con la quale il signor Gino Gronchi, presidente dell’”Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui", con sede in Casale Monferrato
(Alessandria), eretta in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1972 n.1160,
chiede che vengano approvate le modifiche apportate agli artt.1,7,14,15,18
e 20 dello statuto dell'ente con delibera dell'Assemblea nazionale dei
soci del 24 giugno 1989;
VISTO l’estratto autentico del
verbale relativo alla predetta deliberazione redatto dal notaio dott. Salvatore
D'Avino con rogito in data 24 giugno 1989:
VISTO il nuovo statuto dell'ente
risultante dalle predette modifiche, composto di 23 articoli, il cui testo
integrale è riportato nell’estratto autentico del verbale - relativo
alla citata delibera dell'Assemblea nazionale dei soci in data 24 giugno
1989 - redatto in pari data dal notaio dott. Salvatore D'Avino con numero
di repertorio 66847/2559;
VISTI gli atti tutti esibiti
a corredo dell'istanza;
UDITO il parere del Consiglio
di Stato;
VISTO l'art. 16 del codice civile;
SU proposta del Ministro dell'lnterno;
DECRETA
Sono approvate le modifiche
agli artt.1, 7, 14, 15, 18 e 20, dello statuto dell’Associazione Nazionale
dei Vigili del Fuoco Volontari Discontinui, con sede in Casale Monferrato,
disposte con delibera delI’Assemblea nazionale dei soci in data 24 giugno
1989. L’estratto autentico del verbale relativo alla predetta deliberazione,
redatto dal notaio Salvatore D'Avino con rogito in data 24 giugno 1989,
annesso al presente decreto, sarà vistato dal Ministro proponente.
II predetto decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la
registrazione. Dato a Roma, addì 6 aprile 1990
STATUTO
(con le modifiche approvate
dall'Assemblea Straordinaria in occasione del XVI Congresso a Corbetta
(Mi))
Titolo
I - ORDINAMENTO E COMPITI
Art.
1- DENOMINAZIONE - SEDE - STRUTTURA - DURATA
È costituita Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui con sede in Casule Monferrato
ed articolata in sezioni per svolgere attività in tutta Italia.
L'associazione durerà sino a che non verrà deliberato lo
scioglimento dell’assemblea straordinaria o dalla Autorità Governativa.
L'associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari discontinui più
brevemente verrà indicata come "Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari".
Art.
2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli scopi della Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sono:
a) promuovere un effettivo legame
tra tutti i Vigili del Fuoco Volontari d'Italia;
b) mantenere attraverso apposite
manifestazioni vivo lo spirito di Corpo tra i W. F. in servizio e quelli
in congedo;
c) promuovere ogni studio, dibattito
che possa riflettere od interessare direttamente od indirettamente la categoria;
d) creare un movimento di pubblica
opinione a favore della categoria;
e) svolgere compiti di mutua
assistenza a favore degli iscritti; f) rendersi interprete presso le Autorità
competenti delle necessità degli iscritti; g) compiere ogni altro
atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi
dell’associazione. L’associazione è priva di qualunque carattere
politico e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni
con tale carattere.
Titolo
II- DEGLI ASSOCIATI
Art.
3 - ISCRIZIONI
Condizione per iscrizione è
l’appartenenza o l'aver appartenuto alla categoria dei Vigili del Fuoco
Volontari. Tale condizione è operativa solo per i soci ordinari.
L'iscrizione implica accettazione del presente Statuto ed il dovere di
pagare la quota associativa.
Art.
4 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
Accanto alla categoria dei Soci
ordinari sono previste le categorie dei Soci vitalizi, benemeriti, sostenitori.
Le quote di iscrizione e le condizioni relative Verranno stabilite ogni
triennio dal Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art. 15b.
Art.
5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I Soci potranno esplicare i
propri diritti esclusivamente attraverso le Assemblee sezionali ed esercitare
il controllo finanziario esclusivamente attraverso il Collegio dei revisori
da essi eletto. Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli
associati
Art.
6 - CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI
La qualità di associato
si perde con la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato pagamento
delle quote associative, ed altresì per effetto di dimissioni. L'assemblea
generale, per accertanti gravi motivi, può deliberare l'esclusione
di un associato
Titolo
III - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Art.
7 - ORGANI NAZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE
1) L'Assemblea Generale
2) Il Consiglio Nazionale
3) Il Presidente ed i due Vice
Presidenti Nazionali
4) Il Segretario Generale
5) Il Collegio dei Revisori
6) Il Comitato Esecutivo di
Presidenza
7) Il Collegio Nazionale dei
Probiviri
Art.
8 - ASSEMBLEA GENERALE - COMPITI E POTERE
L'Assemblea generale è
composta dai delegati delle varie sezioni eletti dalle singole assemblee
sezionali in ragione di uno ogni 20 o frazione di 20 associasti. Ogni delegato
dispone di tanti voti quanti sono gli associati che rappresenta in regola
col pagamento delle quote. Non possono essere delegati i membri del Consiglio
Nazionale. L'Assemblea generale esprime la volontà sovrana dell’associazione.
L'Assemblea generale può essere Convocata in qualsiasi momento in
via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie.
Art.
9 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale ordinaria
è Convocata presso la sede della Associazione od in altro luogo
designato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio nazionale.
L'Assemblea generale straordinaria è Convocata su delibera del Consiglio
nazionale del presidente o da chi altro fosse designato del Consiglio stesso.
La convocazione sia in via ordinaria che in via straordinaria si effettua
mediante lettera raccomandata con R. R. , inviata a tutti i Presidenti
di sezione almeno quindici giorni avanti la data stabilita contenente tutte
le indicazioni necessarie e le enunciazioni dell'ordine del giorno.
Art,
10 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE - EVENTUALE 2° CONVOCAZIONE
L'Assemblea generale per essere
valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della
metà degli iscritti. La seconda convocazione dovrà avvenire
in giorno diverso dalla prima e sarà valida qualunque sia il numero
degli associati.
Art.
11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea generete è
presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa fra i soci ordinari.
Art.
12 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Segretario dell'Assemblea Ordinaria
è il Segretario Generale dell'associazione, mentre per le Assemblee
straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un notaio.
Art.
13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Di quanto deciso dall'Assemblea
verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che
ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge.
Tale registro, unitamente a quello dei Soci, sarà sempre visibile
da parte di tutti i Soci.
Art.
14 - CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale è
composto da n. 15 membri eletti per un triennio dall’Assemblea generale.
II Consiglio nazionale per la cooptazione eleggerà nel suo ambito
un presidente e due vice presidenti che dureranno in carica per identico
periodo di tempo. II Consiglio nazionale verrà convocato dal presidente
o da uno dei due vice presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo
lettera raccomandata con R.R., spedita almeno 15 gg. prima del giorno fissato
per adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con l’enunciazione dell'Ordine
del Giorno. Per le validità delle riunioni del Consiglio Nazionale
occorrerà la presenza di almeno 8 membri del Consiglio stesso. Le
deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in Corso di parità
prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio Nazionale delibera
su tutte le questioni ad esso sottoposte, escluse quelle riservate dallo
Statuto o dalla legge alla Assemblea, ed in particolare:
a) nomina per un triennio del
Segretario Generale che potrà anche essere scelto tra i componenti
del Consiglio stesso;
b) delibera sulle modalità
di iscrizione, misura della quota associativa;
c) delibera sull'accettazione
di eredità, lasciti, liberalità in genere, sulla richiesta
di contributi, sugli investimenti e sulla radiazione di Soci, sulle liti
attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo sul piano nazionale;
delibera sull'attribuzione di cariche onorifiche a coloro i quali abbiano
svolto con dedizione, attività e promozione nel ruolo associativo,
sulla nomina dei componenti di Commissioni che potranno essere individuati
anche esternamente al Consiglio Nazionale fra coloro che possiedono specifiche
competenze tecniche;
d) delibera sulla convocazione
dell'Assemblea straordinaria suggerendo eventuali modifiche statutarie;
e) delibera circa gli eventuali
impegni da assumersi dalla Associazione, assumendo ogni necessario potere
negoziabile;
f) dispone ed approva i conti
economici da presentare alla Assemblea generale;
g) ratifica la Costituzione
delle Sezioni ed approva i relativi conti economici delle Sezioni stesse.
Art.
15 - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA
Al Presidente ed ai Vice Presidenti,
in caso di impedimento ed assenza del Presidente, compete la rappresentanza
dell’Associazione. Al Presidente o ai Vice Presidenti sono altresì
conferiti disgiuntamente tutti i poteri che non siano espressamente riservati
alla Assemblea ed al Consiglio Nazionale.
Art.
15 bis - COMITATO ESECUTIVO Dl PRESIDENZA
È costituito il Comitato
Esecutivo di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice
Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e da due Consiglieri Nazionali
eletti dal Consiglio nazionale. II Comitato Esecutivo di Presidenza svolge
i seguenti compiti:
a) predispone la relazione sull'attività
dell'anno trascorso ed il programma per l'anno nuovo da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Nazionale;
b) adotta, in caso d'urgenza
o necessità, i provvedimenti del Consiglio Nazionale, salvo ratifica
da parte di quest’ultimo nella prima riunione utile.
II Comitato Esecutivo di Presidenza
è Convocato dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata o
telegramma, recante Sordine del giorno, inviata ai componenti almeno sette
giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. II Comitato Esecutivo
di Presidenza adotta le proprie deliberazioni con lo stesso metodo di voto
previsto per il Consiglio Nazionale. Delle riunioni del Comitato Esecutivo
di Presidenza deve essere redatto Verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale
e dal Segretario Generale.
Art.
16 - DECADENZA - SOSTITUZIONE
I membri del Consiglio Nazionale
che per tre volte consecutivamente non intervengano alle riunioni senza
giustificato motivo decadono dalla carica. Tale decadenza può essere
fatta valere esclusivamente dal Consiglio con voto unanime e palese degli
intervenuti. In tale caso, come quello di dimissioni o di morte, o di assoluto
e permanente impedimento, il Consiglio Nazionale provvederà alla
sostituzione mediante nomina diretta di altro consigliere designato dalla
sezione cui apparteneva, e venuto meno. I membri così eletti dureranno
in carica sino alla scadenza del Consiglio.
Art.
17-SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale curerà
Pattuizione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle disposizioni
impartite dal Presidente, Vice Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva
competenza. II Segretario generale curerà altresì ogni altro
adempimento, quali la tenuta dei libri dell’associazione e lo svolgimento
di ogni altra pratica amministrativa e burocratica.
Art.
18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
II Collegio dei revisori dei
Conti è composto da n.3 membri effettivi più 2 supplenti
nominati dall’Assemblea e dureranno in corica per un triennio.
Art.
18 bis- COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
È istituito il Collegio
Nazionale dei Probiviri composto di tre membri più due supplenti
eletti dall’Assemblea generale. II Collegio Nazionale dei Probiviri dura
in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti un Presidente. II
Collegio dei Probiviri:
a) delibera sui ricorsi degli
iscritti su provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio nazionale;
b) delibera sulle controversie
rimesse al suo giudizio.
Titolo
IV - DELLE SEZIONI
Art.
19 - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI
Le Sezioni saranno formate con
adesione dei Soci; la loro costituzione dovrà essere promossa mediante
apposita richiesta contenente la firma autografa dei soci e successivamente
fatta pervenire al Consiglio Nazionale che ne ratificherà la costituzione.
Le Sezioni dovranno essere costituite su base provinciale. Tuttavia potranno
essere costituite sezioni in città o paesi non capoluogo di provincia
qualora il numero degli iscritti e l'ubicazione sia tale da giustificarne
la costituzione.
Art.
20 - GOVERNO DELLE SEZIONI
Le Sezioni godranno del principio
di autonomia finanziaria ed amministrativa. Tuttavia dovranno uniformarsi
alle direttive del Consiglio Nazionale ed inoltre essendo prive di personalità
giuridica non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione quali
acquisto o l'alienazione di immobili. Sono organi delle sezioni
1) L'assemblea sezionale degli
iscritti;
2) il Consiglio Direttivo composto
da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno
funge da Presidente;
3) il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto dalla maggioranza semplice dei suoi membri.
L'assemblea sezionale degli
iscritti deve essere Convocata nella sede della sezione o in altro luogo
designato dal Presidente. II Presidente della Sezione provvederà
alla convocazione dell'Assemblea mediante lettera diretta a tutti i Soci
della sezione aventi diritto di partecipazione, almeno 10 giorni prima
della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l’enunciazione
dell'ordine del giorno. L'assemblea sezionale per essere valida in prima
convocazione dovrà rappresentare più della metà degli
iscritti. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso
dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati
intervenuti. L'ordine del giorno deve contenere specificatamente Sordine
degli argomenti da trattare. Spetta all'assemblea della sezione di deliberare
relativamente a:
1) nomina del consiglio direttivo
e del presidente;
2) nomina del collegio dei revisori
dei conti;
3) relazione della gestione
finanziaria della gestione;
4) ogni altro argomento che
venga sottoposto all'esame. Le deliberazioni relative alle nomine, qualora
non avvengano per acclamazione, dovranno avvenire a scrutinio segreto.
II consiglio direttivo ed i revisori dei conti nominati dall’assemblea
rimarranno in carica tre anni. Tuttavia, alla scadenza dei mandato, i comparenti
rimarranno in carica sino alla nomina dei successori. Spetta al consiglio
direttivo:
a) la nomina del segretario
che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
b) amministrazione sezionate
con esclusione di atti dispositivi del patrimonio, nonché la redazione
della relazione annuale.
II consiglio direttivo è
presieduto dal presidente della sezione che provvede altresì alla
sua convocazione. In Corso di impedimento o di assenza del Presidente,
in sua vece a tale incombente dovrà provvedere il membro più
anziano di età. II Consiglio direttivo può validamente deliberare
purché siano presenti tre dei suoi membri. In sede di costituzione
delle sezioni, I'assemblea dovrà essere Convocata da un Commissario
speciale nominato dal Presidente nazionale. Le funzioni di tale Commissario
si esauriscono con la nomina del consiglio e del presidente. II collegio
dei revisori dei conti dovrà redigere una propria relazione relativa
alla gestione finanziaria della sezione. I membri del collegio dei revisori
potranno intervenire ad ogni riunione del consiglio direttivo della sezione.
Si applicano agli organi sezionai tutte le norme relative agli organi centrali
in quanto non incompatibili.
Art.
21 - COMMISSARIO DELLE SEZIONI
Qualora in una Sezione si verifichino
inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, ovvero
si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni
del caso, riferisce al Consiglio nazionale che potrà sciogliere
il Consiglio e nominare un Commissario che reggerà la Sezione DisL3273.htm
sino al ristabilimento della normalità.
Titolo
V - MEZZI FINANZIARI
Art.
22 - PROVENTI
I proventi delle sezioni sono
costituiti dalle quote associative nonché da eventuali contributi.
Ogni associato che non si dimetta entro il mese di novembre è tenuto
a versare la quota associativa annua a favore del l 'Associazione. La quota,
parte dei contributi riscossi da ogni sezione, sarà utilizzata per
il proprio funzionamento e per il raggiungimento delle finalità
sociali. I Consigli Direttivi renderanno conto della utilizzazione di tali
fondi con relazione finanziaria da approvarsi dalla Assemblea Sezionale
in seduta ordinaria. Detta relazione dovrà essere fatta pervenire
alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita
per la Assemblea Ordinaria, per essere sottoposta all'approvazione del
Consiglio Nazionale.
Art.
23- PATRIMONIO
II patrimonio dell'Associazione
è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti.
Tutte le deliberazioni relative al patrimonio sezionale delI'associazione
saranno di competenza rispettivamente del consiglio nozionale e del consiglio
direttivo della sezione interessata fatta eccezione per le deliberazioni
relative agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili la cui competenza
è riservata al consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 20 primo
comma dello statuto. La perdita della qualifica di Socio implica la rinuncia
ad ogni diritto sul patrimonio sociale. Qualora, a seguito della perdita
della qualità di Socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su
di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevole
compositore e senza formalità procedurali un arbitro nominato di
volta in volta dal Presidente del tribunale dove ha sede Associazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in caso
di scioglimento dell'Associazione stessa, verranno devoluti agli orfani
minorenni dei Vigili del Fuoco.
Hai domande, richieste, proposte o saluti? mandaci un messaggio, scrivi
assnvfv@iperbole.bologna.it
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari via Mazzini, 44 - 10123
TORINO -Fax.011/812.6721
In collaborazione con i Servizi di Comunicazione e Relazioni con i Cittadini
del Comune di Bologna cic@comune.bologna.it
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 1998 by Marco Cocchi
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