(Gazzetta Ufficiale
Serie Generale - anno 141°, n°286, parte 1°, giovedì
7 dicembre 2000 pagg. 9-18 )
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Personale volontario
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:
a) vigili volontari iscritti a domanda
negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari
a domanda";
b) ex vigili volontari ausiliari
di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi
dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati
"vigili volontari ex ausiliari di leva".
3. Il personale volontario non e'
vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a
svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti
il bisogno, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della legge
13 maggio 1961, n. 469.
Art. 2.
Elenchi del personale volontario
1. In ogni comando provinciale sono
istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B:
a) nell'elenco A e' iscritto il
personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;
b) nell'elenco B e' iscritto il
personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari
e dei posti di vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio
1961, n. 469.
Art. 3.
Qualifiche
1. Per il personale volontario iscritto
nell'elenco A e' prevista la qualifica unica di vigile volontario.
2. Per il personale volontario iscritto
nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche:
a) funzionario tecnico antincendi
volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano,
in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti
e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica,
limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.
4. I funzionari tecnici antincendi
volontari
sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita',
ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 4. Contingente del personale
volontario
1. Presso ciascun distaccamento
volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo
3, comma 2 e' determinato come segue:
a) un funzionario tecnico antincendi
volontario;
b) un capo reparto volontario;
c) quattro capi squadra volontari;
d) almeno dieci vigili volontari.
Capo II Reclutamento
Art. 5.
Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari tecnici antincendi
volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo
4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura,
geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli;
d) idoneita' psicofisica ed attitudinale
da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al
presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono
avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) eta' non inferiore agli anni
ventidue e non superiore a quaranta anni;
f) residenza in un comune della
provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti,
dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle
qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti
degli obblighi di leva.
2. Puo' presentare domanda per il
reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale
volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo
reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di
eta' previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo.
3. Gli aspiranti funzionari tecnici
antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente
tramite il comando provinciale di residenza.
4. Nell'ipotesi di presentazione
delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione,
ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari
tecnici antincendi volontari, procedera' secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Art. 6.
Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda
sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
c) specializzazione professionale
in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto;
d) patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli;
e) idoneita' psicofisica ed attitudinale
da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al
presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono
avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
f) eta' non inferiore a diciotto
e non superiore a quarantacinque anni;
g) residenza in un comune della
provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;
h) godimento dei diritti politici;
i) non essere stati destituiti,
dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
j) possesso del requisito delle
qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 36, sesto comma, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
k) posizione regolare nei confronti
degli obblighi di leva.
2. Entro sei mesi dalla cancellazione
d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei
limiti di eta', fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni,
i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di
iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando
l'anzianita' conseguita.
3. Ai fini dell'iscrizione negli
elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di
cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi
esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano
prestare la propria attivita' per le esigenze operative del comando provinciale
ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.
4. I vigili volontari ex ausiliari
di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facolta' di optare
per l'iscrizione nell'elenco B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco
B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito
del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte.
In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare
al competente comando provinciale la possibilita' di impiego effettivo
nel servizio istituzionale.
Art. 7.
Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del
personale permanente cessato volontariamente dal servizio
1. Fermo restando il disposto dell'articolo
5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresi', essere
reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili
professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale
con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo
6, i vigili volontari possono, altresi', essere reclutati, a domanda, tra
il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile,
capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale
di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta'
previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).
Art. 8.
Incompatibilita'
1. Non possono essere iscritti negli
elenchi del personale volontario:
a) il personale permanente in servizio
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine
e alla sicurezza pubblica;
c) coloro che prestano servizio,
a qualsiasi titolo, presso societa' ed imprese che operano nel campo della
prevenzione ed estinzione degli incendi.
Art. 9.
Corsi di formazione del personale volontario
1. I funzionari tecnici antincendi
volontari e i vigili volontari a domanda, iscritti in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati
nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla
data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. E' facolta' dell'interessato
chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito
negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinera' la cancellazione
dagli elenchi del personale volontario.
2. I funzionari tecnici antincendi
volontari, i capi reparto e i capi squadra volontari possono partecipare
ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario impiegato
per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, il
cui periodo di impiego giornaliero e' superiore alle otto ore, ha diritto
ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli
70, terzo comma, e 71, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Art. 10.
Corsi periodici di addestramento del personale volontario
1. Il personale volontario iscrito
nell'elenco A e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita'
stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento
di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilita'
del comandante.
2. Il personale volontario iscritto
nell'elenco B e' tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile,
presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento
di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere
svolto sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento.
3. I funzionari tecnici antincendi,
i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare
ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti
necessari.
4. Ai fini cui agli articoli 70,
terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni,
i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Art. 11.
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento volontario
e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente
comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna
del distaccamento nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico, della durata di cinque
anni e rinnovabile, e' conferito dal competente comandante provinciale,
con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco
B, con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto
idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
Art. 12. Tessera di riconoscimento
1. Al personale volontario viene
rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia.
La tessera dovra' essere immediatamente
riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.
Capo III Avanzamento
Art. 13.
Conferimento della qualifica di capo reparto volontario
1. La qualifica di capo reparto
volontario e' conferita nel limite del contigente di cui all'articolo 4,
attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione,
di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando
provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo
l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire
nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza
di avanzamento, che siano iscritti nell'elenco B con una anzianita' nella
qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato
con lodevole profitto negli ultimi
due anni.
3. Il corso si intende superato
se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale,
consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario,
sulle materie di cui alla tabella
II, allegata al presente regolamento.
Art. 14.
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario
1. La qualifica di capo squadra
volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo
4, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione,
di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando
provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo
l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire
nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre
cinque anni, che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato
con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato
se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale
consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario,
sulle materie di cui alla tabella
II, allegata al presente decreto.
Art. 15.
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per
il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento
della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate
con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con
qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.
2. Le commissioni di cui al comma
1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali,
e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento
volontario.
Art. 16.
Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento
1. Con circolare ministeriale, sono
comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso
i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo reparto e capo squadra
volontari, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di
avanzamento.
2. Le domande di partecipazione
alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente,
tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal
personale con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per
il quale concorre.
Capo IV Impiego
Art. 17.
Modalita' di impiego del personale volontario
1. Il personale volontario iscritto
nell'elenco A e' richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo
70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni.
Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del
competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione
del Ministero dell'interno e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione
negli elenchi, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico
familiare degli interessati.
2. L'impiego del personale volontario
iscritto nell'elenco B avviene:
a) nell'ambito della circoscrizione
di competenza, autonomamente:
1) su segnalazione o richiesta diretta
di intervento alla sede di appartenenza;
2) su richiesta di soccorso pervenuta
direttamente al Comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione
territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al comma 2 il
comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e
sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. I funzionari tecnici antincendi
volontari operano:
a) nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, autonomamente, su richiesta diretta di intervento
di soccorso pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso,
la direzione tecnica della squadra volontaria;
b) al di fuori della circoscrizione
di competenza, su disposizione del comando provinciale, per incarichi specifici
rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.
Art. 18.
Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso
1. Il personale volontario in servizio
negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della
commissione medica ospedaliera, purche' tale condizione non pregiudichi
l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni relative all'organizzazione
interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi
esterni.
Art. 19.
Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
1. La cancellazione dagli elenchi
del personale volontario e' prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate
al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di
eta';
d) incapacita', insufficiente rendimento
ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo
73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
e) mancato superamento del corso
di formazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;
f) le ipotesi di cui all'articolo
35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica
permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) sopravvenuta incompatibilita',
ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.
Art. 20.
Ordinamento gerarchico
1. Nei rapporti tra il personale
volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi
possiede la maggiore anzianita' negli elenchi. A parita' di anzianita'
di iscrizione, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.
Art. 21.
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
l. Ai sensi dell'articolo 70, comma
4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili
i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia
per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi
previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al
personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza
dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
Art. 22.
Onorificenze
l. Sono estese al personale volontario
le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale
permanente.
Art. 23.
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il
necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita'
alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento
di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli
elenchi.
Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali
l. Il personale volontario appartenente
alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi
del personale volontario, e' inquadrato, con decorrenza dalla stessa data,
nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.
2. I capi squadra volontari, che
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati,
negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati,
con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario
nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento.
3. Il personale volontario iscritto
nell'elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro
distaccamento volontario, e' iscritto presso la nuova sede di servizio
volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le
relative qualifiche, conservando l'anzianita' e la qualifica precedentemente
possedute.
4. Le convenzioni con le regioni
e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di
attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche
l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato
gratuito, per le necessita' dei distaccamenti volontari, indicati nelle
convenzioni stesse, 5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre
1941, n. l570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche'
dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle
proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto
volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria,
mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
6. I funzionari tecnici antincendi
volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto
dall'articolo 71 della legge 13 maggio 196l, n. 469, ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Al personale volontario continuano
ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in
vigore per il personale permanente.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni,
al personale volontario che in seguito all'impiego per attivita' di soccorso,
formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilita'
permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia
per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le norme contenute
nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella
I prevista dall'art. 5, comma 1, lettera d)
REQUISITI
PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
I requisiti psico-fisici e attitudinali
di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica
e piena integrita' psichica;
b) statura non inferiore a metri
1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti
previsti dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(hxh)
I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in
chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
indice di massa corporea (I.M.C.)
non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore
a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore
a 18 per le donne;
d) normalita' del senso cromatico,
determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle
matassine di lana colorate);
e) normalita' del campo visivo e
della motilita' oculare;
f) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco
volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non
inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non e' ammessa la correzione
con lenti;
per il profilo di funzionario tecnico
antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi
14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, e' ammessa la correzione
con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due
lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione
a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare
la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione
quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e
premolari, purche' l'ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei
denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non puo'
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono altresi' cause di
non idoneita' per l'ammissione nei quadri del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermita';
i) la TBC polmonare ed extrapolmonare,
la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen,
le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase
clinica silente;
j) le gravi allergopatie anche in
fase asintomatica;
k) l'alcolismo, le tossicomanie,
le intossicazioni croniche di origine esogena;
l) le alterazioni congenite ed acquisite,
croniche della cute e degli annessi ed loro esiti, estese o gravi o che,
per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
m) la presenza di trapianti di organi
o di parte di organi;
n) la presenza di innesti e/o di
mezzi di sintesi eterolonghi a livello dei vari organi e/o apparati. La
sola presenza di osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita';
o) le infermita' ed imperfezione
degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato
lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi
della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di
difetti del campo visivo, anche monoculari o qualora producano alterazioni
della visione binoculare; le retinopatie i postumi degli interventi chirurgici
interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti
dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare
di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione
della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;
le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie
significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni
e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione
della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti
croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia
tonsillare, di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite
media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni
di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica
iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica
dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi
chirurgici sull'orecchio medio; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari
o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici
sull'orecchio interno;
p) le infermita' e imperfezioni
del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevante
alterazioni strutturali o funzionali; ipertrofia tiroidea con distiroidismo
di rilevanza clinica;
q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti
della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;
r) le infermita' dei bronchi e dei
polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale;
cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregressa e loro esiti qualora siano causa di
rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' mediastiniche e le anomalie
di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
s) le infermita' ed imperfezioni
dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia le cardiopatie congenite
ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato
valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore
a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo
sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome
di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca
sinistra; ritardo attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS
stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili;
la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico
di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non
funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare;
tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione
arteriosa persistente che presenti valori della pressione sistolica superiore
a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se
di tipo essenziale e/o senza l'interessamento di organi o apparati, che
risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico
delle 24h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le
ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre
patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici
e funzionali; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
t) le infermita' ed imperfezioni
dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi
addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione
sullo stato generale nonche' rilevanti disurbi funzionali; le ernie viscerali;
il laparocele;
u) le infermita' e le imperfezioni
dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro,
consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti
la funzionalita' organica, le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti
limitazioni della funzionalita' articolare, le malattie dei muscoli, delle
strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali
tali da ostacolare o limitare la funzionale articolare;
v) le infermita' e le imperfezioni
dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico
o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti
alterazioni funzionali, le infermita'
psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto
anche se in trattamento, disturbi di personalita'; tutte le sindromi epilettiche,
anche pregresse;
w) le patologie e i loro esiti della
ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
x) le infermita' e le imperfezioni
dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino
di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele
di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale
molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto, infiammatorie e
non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo
clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria;
la pregressa nefrectomia;
y) le infermita' del sangue, degli
organi emopoietici di apprezzabile entita', comprese quelle congenite;
le sindromi da immunodeficenza anche in fase asintomatica; deficit anche
parziale di G6PDH;
z) i difetti del metabolismo glicidico,
lipidico e protidico di significativo prelievo clinico. Nella valutazione
del diabete mellito si terra' conto orientativamente del tipo di diabete,
stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori
di laboratorio comunemente determinati in chimica-clinica; le sindrome
dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
aa) i tumori, anche benigni, quando
per sede, volume, estensione o numero producano rilevanti alterazioni strutturali
o funzionali di organi od apparati;
bb) la presenza nelle urine, o in
altri liquidi biologici, di una o piu' sostanze, o loro metaboliti, previste
dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;
cc) lemicosi e le parassitosi clinicamente
rilevabili che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli
disturbi funzionali;
dd) le infermita' e le imperfezioni
non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente
non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
deve possedere inoltre una personalita' sicura con sufficiente stabilita'
del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle
funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare
mediante colloquio clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test
psicodiagnostici.
Tabella
II prevista dall'art. 14, comma 3
MATERIE
DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO
L'esame di fine corso per il conferimento
dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:
MATERIE
DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO
L'esame di fine corso per il conferimento
dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali;
il rischio industriale;
la cartografia.
N O
T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della
Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 27 dicembre 1941, n.
1570, reca: "Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 699, reca: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
- La legge 13 maggio 1961, n. 469,
reca: "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 13, comma terzo,
della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza
delle popolazioni colpite da calamita') e' il seguente:
"Le norme sull'avanzamento del personale
volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco".
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della
Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco) e' il seguente:
"Art. 17 (Iscrizione a domanda nei
quadri dei Vigili del fuoco). - 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri
dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
si applicano i limiti di eta' e le relative elevazioni consentite ai fini
dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili
delle amministrazioni dello Stato.
2. Nulla e' innovato per il personale
iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre
1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali
volontari.".
- Il testo dell'art. 35 della legge
5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) reca:
"Art. 35 (Disciplina per il personale
volontario). - 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1
a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni
che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art.
84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione,
esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne
penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare
per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina
del personale permanente.
5. Il personale volontario puo'
essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto
a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi
anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.".
- La legge 24 febbraio 1992, n.
225, reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
- Il testo dell'art. 1, comma 6,
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti
l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale
nei servizi d'istituto) reca:
"Art. 1 (Incremento e ripianamento
degli organici).
1. - 5. (Omissis).
6. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco", in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo".
- Si riporta il testo vigente dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli
12 e 13 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996:
"Art. 12. I vigili ausiliari di
leva, arruolati nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della
legge 1o ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di
leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli
appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza,
fino al compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni
per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.
Il personale di cui al primo comma
finche' resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo
in caso di mobilitazione.
I richiami in servizio del personale
predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile,
sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero
della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti
del decreto del Presidenze della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.".
"Art. 13. Il Ministero dell'interno
provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani
che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti
dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato
gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario e' iscritto
nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
Le norme sull'avanzamento del personale
volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
Fino a quando non sara' emanato
tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento
del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive
norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
L'articolo 69 della legge 13 maggio
1961, numero 469 e' abrogato.".
- Si riporta il testo dell'art.
14 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 14. Il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.
Il personale permanente dedica la
propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio.
Il personale volontario non e' vincolato
da rapporto di impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual
volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti dalla presente
legge.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art.
10 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 10. I servizi antincendi comprendono:
a) le scuole centrali;
b) il centro studi ed esperienze;
c) il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
Il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e' ripartito in comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
Possono essere istituiti ispettorati
di zona per il coordinamento dei comandi provinciali.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art.
36, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni:
"6. Ai fini delle assunzioni di
personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile
e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art.
26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.".
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 36, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, vedi nelle note all'art. 5.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli
70, terzo comma e 71, della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Il personale volontario puo', inoltre,
essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
all'anno, in caso di particolari necessita'.".
"Art. 71. Il personale volontario
richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre
1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento
economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresi' al trattamento
di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni
straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970,
n. 996.".
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 70, terzo
comma e 71 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art.
9.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art.
70 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 70. Il personale volontario
e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi
stabiliti dal Ministero dell'interno.
In occasione di pubbliche calamita'
o catastrofe, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
Il personale volontario puo', inoltre,
essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
all'anno, in caso di particolari necessita'.
Nei casi previsti dai precedenti
commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri
datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti
ai quali deve essere conservato il posto occupato.".
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art.
73 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 73. E' esonerato dal servizio
il personale volontario che abbia dato prova di incapacita' o insufficiente
rendimento o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza giustificato
motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti.".
- Si riporta il testo dell'art.
35, comma 1, lettera c) e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521
(per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 35 (Disciplina per il personale
volontario). - 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) e b) (Omissis);
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni
che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art.
84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione,
esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne
penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 70, quarto
comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nota all'art. 17.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art.
8 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570:
"Art. 8. Ai fini della presente
legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei
Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica
sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi
agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali,
provinciali e comunali.
Gli ufficiali ed i sottufficiali
sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono
agenti di polizia giudiziaria.
Quando ricorrano eccezionali circostanze
da valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere
affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia
particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico
deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.".
- Si riporta il testo dell'art.
16 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
"Art. 16. Nell'esercizio delle proprie
funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria;
i vigili scelti ed i vigili sono
agenti di polizia giudiziaria.
Essi godono, nei viaggi di servizio,
degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali
e comunali.".
- Si riporta il testo dell'art.
13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 13. La qualifica attribuita
dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' estesa al personale della
carriera di concetto, ruolo tecnico, del Corpo medesimo.".
- Per il testo dell'art. 71 della
citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art.
35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 35 (Disciplina per il personale
volontario). - 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1
a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni
che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo
84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione,
esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne
penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare
per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina
del personale permanente.
5. Il personale volontario puo'
essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto
a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi
anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.".
- L'art. 15 della citata legge 8
dicembre 1970, n. 996, sostituisce l'art. 71 della citata legge 13 maggio
1961, n. 469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.