La
bozza della nuova legge sulla Protezione Civile
Istituzione della Struttura Nazionale di Protezione Civile
Art. 1 - Istituzione della Struttura nazionale di protezione civile
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Organi
Art. 4 - Il Presidente
Art. 5 - Il Consiglio di amministrazione
Art. 6 - Il Collegio dei revisori
Art. 7 - Il direttore generale e i dirigenti
Art. 8 - Commissione grandi rischi
Art. 9 - Comitato operativo della protezione civile
Art.10 - Fonti di finanziamento
Art.11 - Contabilità
Art.12 - Organizzazione e amministrazione
Art.13 - Patrimonio
Art.14 - Personale
Art.15 - Primo inquadramento del personale
Art.16 - Relazioni sindacali
Art.17 - Regolamenti
Art.18 - Controllo della Corte dei Conti e Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
Art.19 - Norme finali
Articolo 1
Istituzione della Struttura nazionale di protezione civile
1. E’ istituita, con personalità giuridica di diritto pubblico, la Struttura nazionale di protezione civile.
2. La Struttura è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
3. L’attività della Struttura è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi sulle persone giuridiche private.
Articolo 2
Compiti
1. La Struttura svolge compiti relativi a:
a) la formulazione di indirizzi generali per la predisposizione e l’attuazione, da parte delle Regioni, dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
b) l’acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lett. C) della legge 24 febbraio 1992, n.225, relative a:
- l’approvazione, d’intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;
- la predisposizione di ordinanze, di cui all’art.5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n.225 da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
- la rilevazione dei danni e l’approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati;
d) l’attività volta al primo soccorso, al superamento dell’emergenza ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, con ricorso alla trattativa privata in deroga alle normative vigenti;
e) le attività di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e di spegnimento degli incendi e di spegnimento, con mezzi aerei, degli incendi boschivi, coordinando anche l’impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l’attività di formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell’evento o dell’allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d’intesa con le Regioni;
l) la formulazione di proposte e di pareri concernenti standard e norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili, commerciali e per gli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
m) la promozione e lo sviluppo di accordi in organismi nazionali ed internazionali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. La Struttura svolge anche tutti gli altri compiti già affidati:
4. La Struttura assicura al Consiglio dei Ministri l’assistenza tecnica e amministrativa:
a) per le attività di cui all’art. 107, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
b) l’assistenza tecnica per provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
5. La struttura assicura, mediante accordi di programma, il supporto tecnico-operativo e
tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
6. I compiti di cui al comma
1, lettere a) e i) e al comma 4, lettera a) del presente articolo sono
esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell’art.7
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Articolo 3
Organi
1. Sono organi della Struttura:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente è scelto tra personalità con comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal più anziano di età.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri scelti fra personalità di comprovata competenza amministrativa, tecnica ed economica nel settore, di cui uno designato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, e da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, quanto al presidente, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
6. L’indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il direttore generale, scelto fra personalità con specifiche capacità tecniche e con qualificata esperienza manageriale, anche fra i dirigenti della Struttura, è nominato per cinque anni, dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, che ne determina la retribuzione.
8. Il presidente, il direttore generale, il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti, appartenenti ad amministrazioni statali, sono collocati fuori ruolo per la durata dell’incarico. Al presidente ed al direttore generale, se professori universitari di ruolo, si applicano le disposizioni di cui all’art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
9. Con apposito regolamento vengono disciplinati i compiti e le responsabilità degli organi di cui al comma 1 e del direttore generale, nonchè le cause di incompatibilità, decadenza e revoca degli stessi.
Articolo 4
Il Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Struttura, ne sovrintende all’andamento generale, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.
2. Il presidente predispone, per l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, gli indirizzi generali per i programmi regionali di previsione e prevenzione e gli elementi tecnici per la dichiarazione dello stato di emergenza, predispone gli schemi di ordinanza, di cui all’art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n.225, convoca e presiede il comitato operativo e provvede all’attività per fronteggiare l’emergenza.
3. Il presidente propone all’approvazione del consiglio di amministrazione:
a) i regolamenti di contabilità, di organizzazione e di funzionamento,
b) gli obiettivi ed i programmi annuali di attività, nonchè i relativi piani di gestione,
c) il bilancio di previsione ed il rendiconto,
d) il modello organizzativo e la consistenza organica,
e) la partecipazione ad accordi di programma,
f) la costituzione e la partecipazione a società, consorzi e fondazioni,
g) ogni altro atto di competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l’ordine del giorno, delega, in funzione delle esigenze, ai singoli consiglieri di amministrazione, compiti di carattere permanente o la trattazione di problemi specifici, adotta, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti necessari, anche in assenza di delega, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso alla prima seduta utile.
5. Il presidente nomina, fra
i componenti del consiglio di amministrazione, il vicepresidente che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimenti.
Articolo 5
Consiglio di Amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione delibera :
a) i regolamenti;
b) gli obiettivi e i programmi annuali di attività, nonchè i relativi piani di gestione;
c) i bilanci nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di contabilità;
d) il modello organizzativo e la consistenza organica;
e) la partecipazione ad accordi di programma;
f) i contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non;
g) la costituzione e la partecipazione a società, consorzi e fondazioni;
h) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal presidente;
i) sulle liti;
l) sull’acquisizione e cessione di beni immobili;
m) ogni altro atto di propria
competenza, ai sensi del relativo regolamento.
Articolo 6
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione, anche con tecniche motivate di campionamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio;
c) pareri sulla proposta di approvazione del rendiconto con l’attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione;
d) referto al presidente ed al consiglio di amministrazione su gravi irregolarità di gestione
e) verifiche periodiche di cassa
f) attività di collaborazione con il presidente ed il consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.
2. Per i componenti del collegio valgono le cause di incompatibilità previste dall’art. 2399 del codice civile.
3. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e le loro osservazioni sono assunte a verbale.
4. Il collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un ufficio la cui dotazione di personale è fissata dal presidente della Struttura, su proposta del presidente del collegio dei revisori dei conti.
5. Il collegio dei revisori
ha diritto di accesso agli atti della Struttura ed i singoli componenti
dell’organo possono eseguire ispezioni e controlli individuali.
Articolo 7
Direttore generale e dirigenti
1. Il direttore generale provvede al perseguimento degli obiettivi dei programmi annuali di attività e dei relativi piani di attuazione, sovrintende alla gestione amministrativa, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l’attività, assiste il presidente nelle funzioni di cui all’art.4, comma 2, nonchè nell’istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne attua gli indirizzi.
2. Il direttore generale esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ai dirigenti spetta la direzione delle strutture centrali e periferiche della Struttura secondo i criteri e le norme del regolamento di organizzazione.
Articolo 8
Commissione grandi rischi
1. Opera presso la Struttura la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio.
2. La Commissione di cui al
comma 1, articolata in sezioni, è presieduta dal presidente della
Struttura ed è composta da un docente universitario esperto in problemi
di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori
di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 9
Comitato operativo della protezione civile
1. Il Comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.
2. Il Comitato, presieduto dal presidente della Struttura, è composto da tre rappresentanti della Struttura stessa e da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.225, non confluite nella Struttura e che sono tenute a concorrere all’opera di soccorso.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l’amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
Articolo 10
Fonti di finanziamento
1. Le entrate della Struttura sono costituite da:
a) trasferimenti annuali da parte dello Stato, connessi alle spese di funzionamento;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi;
d) proventi, a qualsiasi titolo percepiti, per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse;
f) corrispettivi per servizi a favore di terzi o risultanti dall’applicazione di tariffe pubbliche.
2. I trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi Capitoli dello stato
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica.
Articolo 11
Contabilità
1. Il consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo ed, entro il 30 aprile, il rendiconto dell’esercizio precedente.
2. Il bilancio preventivo è redatto sulla base delle caratteristiche strutturali dei bilanci finanziari pubblici, compresi i quadri riepilogativi, assicurando la leggibilità, per programmi e progetti, della parte della spesa.
3. Contestualmente al bilancio preventivo viene approvato un documento di programmazione che, sulla base delle disponibilità dell’entrata, individua gli obiettivi nell’esercizio e le concrete modalità per perseguirli.
4. Il rendiconto, comprendente il conto del bilancio, lo stato patrimoniale ed il conto economico, è redatto in relazione al bilancio preventivo ed a quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
5. Il bilancio di previsione ed il rendiconto, di cui al comma 1, sono sottoposti all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o suo delegato, ed, in assenza di osservazioni entro 45 giorni dalla ricezione, diventano esecutivi.
6. Si applicano alla Struttura gli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.
7. Con il regolamento di contabilità
vengono disciplinate la struttura e la gestione del bilancio, il servizio
di tesoreria, le modalità del controllo di gestione, la revisione
economico-finanziaria ed ogni altro aspetto della contabilità della
Struttura, tenendo conto delle particolari esigenze di rapidità
nella ridistribuzione delle risorse e nell’erogazione della spesa connesse
alle situazioni di emergenza.
Articolo 12
Organizzazione e amministrazione
1. La Struttura si articola, in relazione al servizio da rendere ed alle esigenze funzionali, in organizzazione centrale e in organizzazione periferica.
2. L’organizzazione centrale si articola in aree, dipartimenti e servizi, cui vengono assegnate competenze specifiche sulla base della omogeneità ed organicità delle funzioni.
3. L’organizzazione periferica si articola in direzioni regionali e provinciali, ha come base l’articolazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e si ispira a criteri della più ampia autonomia organizzativa e gestionale.
4. L’organizzazione della Struttura deve assicurare:
a) la flessibilità delle proprie strutture per consentirne il più razionale funzionamento sia nell’esercizio dei compiti ordinari, sia nell’attuazione degli interventi di urgenza;
b) la piena valorizzazione delle strutture tecnico-scientifiche dei servizi tecnici nazionali e delle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
c) l’utilizzazione di qualificate personalità esterne nei casi di specifiche esigenze.
5. L’attività della Struttura deve essere improntata a criteri di trasparenza e efficienza ed articolata, di regola, per programmi e progetti.
6. Con regolamento vengono disciplinati gli altri aspetti della gestione amministrativa.
Articolo 13
Patrimonio
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene definito il patrimonio della Struttura costituito da beni mobili ed immobili per l’esercizio delle attività istituzionali.
2. Tutti gli atti connessi
con l’acquisizione del patrimonio e con la istituzione della Struttura
sono esenti da imposte e tasse.
Articolo 14
Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale della Struttura è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro, ai sensi dell’art.73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Struttura entro il termine del 31 dicembre 1999 definisce il proprio organico con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi.
3. La Struttura può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società o organismi a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando, di fuori ruolo o di distacco secondo le procedure presenti nei rispettivi ordinamenti.
4. Esperti altamente qualificati
possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato
di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa
procedura di valutazione comparativa.
Articolo 15
Primo inquadramento del personale
1. Entro il termine di cui all’art.14 la Struttura provvede all’inquadramento del personale di ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli, vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data;
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del Ministero dell’Interno, il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all’art.2, comma 2.
3. Entro il termine di cui all’art. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede alla verificazione giuridica ed economica del personale della Struttura, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal Presidente della Struttura.
4. Al personale che confluisce nella Struttura viene applicato il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dal decreto legislativo ...
5. La Struttura succede nei
rapporti di lavoro con il personale di cui ai commi 1 e 2 alle condizioni
economiche e normative esistenti al momento dell’inquadramento ed i dipendenti
mantengono i diritti antecedentemente maturati.
Articolo 16
Relazioni sindacali
1. La Struttura, nell’ambito della propria autonomia e delle responsabilità di istituto, fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali sulle materie e secondo le modalità concordate nel CCNL.
2. La Struttura e le organizzazioni sindacali concordano protocolli d’intesa aventi per oggetto:
a) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l’interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi;
b) agibilità sindacali
(permessi e/o distacchi).
Articolo 17
Regolamenti
1. I regolamenti adottati
dalla Struttura sono sottoposti alla approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o suo delegato, ed in assenza di osservazioni, diventano
esecutivi trascorsi 45 giorni della ricezione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, esprime, nel termine di
venti giorni, il proprio avviso sull’ordinamento finanziario e contabile.
Articolo18
Controllo della Corte dei Conti e patrocinio dell'Avvocatura di Stato
1. La Struttura è soggetta al controllo successivo della Corte dei Conti, che si esercita unicamente sui conti consultivi, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l’esclusione del controllo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.
2. La Struttura può
avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art.43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 19
Norme finali
1. Entro sei mesi dall’insediamento degli organi è definito l’assetto della Struttura ed a essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all’art. 2, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
2. E’ soppresso il Consiglio Nazionale di Protezione civile di cui all’art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
Commento esplicativo della bozza di D.Lgs (CGIL)
"Istituzione della Struttura Nazionale di Protezione Civile"
La bozza di Decreto Legislativo che abbiamo divulgato, elaborata dall'Uffico del Sottosegeratrio di Stato Prof. Franco Barberi, si inserisce nel contesto delle deleghe che il Parlamento ha affidato al Governo con la Legge 59/1997 (vedi nostre note nel link "relazioni e documenti").
Inoltre, con un provvedimento derivato dalla predetta legge, il Governo ha emanato il basilare Decreto Legislativo 112/98 che prevede le funzioni che rimangono allo Stato e quelle che, invece, saranno affidate completamente alla gestione delle Regioni e degli Enti Locali.
La bozza del decreto in questione si inserisce nel primo caso con lo scopo principale ed unico previsto, appunto, dalla norma e cioè "riordinare, semplificare e modernizzare" le strutture che espletano i compiti di Protezione Civile nel Paese, mantenendo una struttura a "carattere nazionale".
Passiamo ora alla spiegazione dettagliata degli articoli alla quale seguirà l'intera bozza del D.Lgs.
Articolo 1
La nuova Struttura Nazionale di Protezione Civile avrà una propria responsabilità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
Quindi si tratta di una struttura dotata del massimo dell'autonomia sotto tutti i punti di vista per consentire all'intera organizzazione, che la nuova struttura dovrà governare, di avere flessibilità e possibilità di amministrare con certezze di bilancio, soprattutto in periferia.
E' importante segnalare l'eliminazione dei limiti amministrativo-contabili che rappresentano la connotazione tipica dei Ministeri (vedi situazione attuale), ricordando che questa configurazione gestionale è la più indipendente tra le strutture di tipo pubblico, seconda solo alle SpA.
Articolo 2
I compiti sono essenzialmente quelli oggi affidati dalle varie leggi esistenti, ma vengono ricondotti nella Nuova Struttura. Sono stati previsti, in particolare, la formulazione degli indirizzi che saranno affidati alle Regioni (come previsto dal D.Lgs 112/98) su importanti materie quali i programmi di prevenzione e previsione, la diffusione, la raccolta e la valutazione dei dati relativi al monitoraggio anche attraverso sistemi informatici unificati.
Oltra a tutto questo restano integre tutte le competenze oggi affidate al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed altre strutture che fanno parte della Nuova Struttura come, ad esempio, i Servizi Tecnici Nazionali.
Punti importanti riguardano il rapporto che la Nuova Struttura dovrà inviare annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri per la relativa relazione al Parlamento sullo stato dell'arte della Protezione Civile e dei Servizi ad essa affidati.
Articolo 3
Gli Organi della Nuova Struttura sono quelli tipici e precisamente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei Conti.
La scelta delle personalità che compongono tali Organi ricadrà tra questi esperti con comprovata esperienza amministrativa, tecnica, scientifica ed economica nel settore.
E' nominato anche un Direttore Generale con incarico di durata pari a cinque anni.
Articoli 4 - 5 - 6 - 7
Questi articoli designano i compiti degli organismi descritti nell'articolo 3. Più precisamente, si potrà notare la forte connotazioine "aziendalistica"relativa al governo della Nuova Struttura, con la marcata accentuazione delle responsabilità tra il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.
Il modello affida tutti i compiti oggi gestiti attraverso procedimenti autorizzativi complessi e burocratici, attraverso atti deliberati ed immediatamente attuativi grazie alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Tale procedimento semplifica molto il modello gestionale, oggi vincolato da leggi e procedimenti legati alle condizioni generali dell'attività ministeriale ed interministeriale.
Facciamo alcuni esempi per chiarire al meglio. Oggi per deliberare un aumento o un adeguamento delle tariffe a pagamento per servizi resi a terzi, occorre un Decreto Interministeriale il cui iter dura in media sei mesi; per avere il pagamento del personale che ha prestato gli stessi servizi, per colpa della contabilità generale dello Stato e per la mancanza di autonomia di bilancio, i ritardi sono di circa un anno; per deliberare un regolamento qualsiasi o atto interno ci vogliono, in media, tre mesi.
Tutto ciò, e l'elenco potrebbe andare avanti per molto, con la Nuova Struttura è completamente e definitivamente eliminato.
Il Direttore Generale previsto non espleta le competenze ed i poteri svolti attualmente ma, essenzialmente, esegue i compiti che gli sono attibuiti dal Consiglio di Amministrazione e coordina l'azione amministrativa generale ed è assunto con incarico a tempo determinato.
Articoli 8 e 9
Commissioni grandi rischi e Comitato operativo della protezione civile. Questi due Organismi generali, il primo di tipo tecnico-scientifico ed il secondo operativo, rappresentano il fulcro dell'attività di coordinamento generale di tutte le strutture che concorrono all'attività di Protezione Civile. Riteniamo che all'interno di tali organismi il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco avrà sicuramente ampio spazio.
Articolo 10
Partendo da questo articolo "Fonti di finanziamento", si può vedere con chiarezza cosa significa vera autonomia finanziaria e certezza delle entrate ma, soprattutto, come dicevamo in precedenza, la certezza di poter gestire tutte le risorse che entrano attraverso servizi a terzi di qualsiasi tipo senza chiedere, appunto, autorizzazioni o vincoli burocratici.
Articolo 11
La contabilità segue lo stesso filone, stabilendo le procedure di contabilità proprie della Nuova Struttura che vengono delineate precisamente dal "regolamento di contabilità" che stabilirà livelli di autonomia finanziaria di bilancio e gestioinale della struttura centrale ma, soprattutto, di quelle periferiche di cui si parla all'articolo 12 che disegna la configurazione organizzativa ed amministrativa.
Aspetti salienti riguardano il comma 1 che afferma con chiarezza che la Nuova Struttura è Nazionale, quindi coloro i quali ancora credono di propagandare, al solo scopo di alimentare la confusione, pericoli di regionalizzazione del CNVVF, crediamo non sappiano leggere.
Il comma 2 disegna la possibile organizzazione interna alla Struttura che, appunto, potrà configurarsi in aree, servizi e/o dipartimenti, tutti con alto grado di autonomia.
Quì si individuano, ricordando lo schema che il Sottosegretario di Stato Prof. Franco Barberi aveva presentato alle Organizzazioni Sindacali il 21.4.1998, le linee generali della Nuova Struttura soprattutto per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, dove si evincono chiaramente le possibilità di creare un Dipartimento che gestisca i servizi già affidati al CNVVF, più quelli configurati in questo D.Lgs.
Quindi in questo modo si darebbe una soluzione anche a schemi e proposte di altre Organizzazioni Sindacali.
Al comma 3 troviamo il punto che valorizza le strutture periferiche del CNVVF che vengono ridefinite ed ampliate già nella loro denominazione ribadendo l'alto grado di "autonomia organizzativa e gestionale".
I commi 3 e 4 mettono saldamente i "paletti" della valorizzazione delle capacità tecnico-professionale delle due principali sezioni che entrano nella Struttura e, precisamente, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed i Servizi Tecnici Nazionali.
Anche in questo articolo si affida allo strumento del regolamento la messa a punto dei particolari di governo e gestione amministrativa delle strutture, garantendo la flessibilità indispensabile per il funzionamento di una struttura operativa.
Articolo 13
Prevede le procedure per definire chiaramente il patrimonio complessivo della Nuova Struttura acquisendo con questo provvedimento i beni mobili ed immobili sui quali si potrà contare con certezza, eliminando tutte quelle complicazioni che oggi abbiamo con diversi complessi gestori di beni al momento affidati al Demanio, Lavori Pubblici ecc., problemi, questi, che riguardano oltre il 50% delle nostre sedi di servizio.
Articolo 14
Chiarisce gli ambiti, le procedure ed il rapporto di lavoro del personale che farà parte della Nuova Struttura. La novità rilevante è dovuta al fatto che rispetto alle norme contrattuali, che oggi fanno riferimento al diritto privato, ci sarà una completa autonomia e questo significa che il Contratto Nazionale di Lavoro si confronterà tra soggetti quali il Presidente della Nuova Struttura e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore senza l'intermediazione di altri soggetti (ARAN, Governo).
Articoli 15 e 16
Questi due articoli sono di grande importanza sia per il potere contattuale delle Organizzazioni Sindacali sia per i lavoratori. Infatti gli stessi, in virtù della rimodellazione di organici e professionalità necessarie e considerato il ruolo importante e maggioritario del personale del CNVVF all'interno della Nuova Struttura, consentiranno di potenziare e qualificare le necessità periferiche (creazione di più livelli dirigenziali periferici, nuove professionalità da impiegare per i nuovi compiti alle strutture ecc.) ed inoltre di ricostruire un contratto economico unico del settore con l'equiparazione tra le varie posizioni che non potrà non essere a nostro sicuro vantaggio.
Tutto ciò attraverso un potere contrattuale diretto e con spazi maggiori per le relazioni sindacali.
Articolo 17
Questo breve articolo afferma ancora una volta, e con chiarezza, la snellezza delle procedure regolamentari che la Nuova Struttura potrà adottare per ogni necessità gestionale,
Infatti i tempi di controllo sugli atti regolamentari saranno ben contingentati ed è previsto il "silenzio-assenso".
Articolo 18
Il controllo della Corte dei Conti sarà solo sui consultivi per la relazione al parlamento evitando i lunghi mesi oggi necessari per ogni atto dell'Amministrazione.
